Martedì 20 dicembre 2016
La CTR di Lecce, dopo aver esaminato le prove documentali offerte dal contribuente, ha concesso la sospensione di un avviso di accertamento,
in quanto lo stesso era impegnato nel pagamento di una precedente rateizzazione, per cui era impossibilitato ad assumersi ulteriori impegni.
Lo ha sostenuto la Commissione Tributaria Regionale di Lecce con l’Ordinanza n.217/2016 del 29 febbario 2016.
Un contribuente, difeso dall’Avv.to Villani, ha presentato alla CTR di Lecce un’istanza per ottenere la sospensione di un avviso di accertamento ed in subordine dell’esecuzione della sentenza di secondo grado emessa dalla stessa CTR, come consentito dal comma 1 dell’art. 62-bis del D. Lgs n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 9 del D. Lgs. n. 156 del 2015, prospettando di poter subire, per effetto dei menzionati provvedimenti, un danno grave ed irreparabile.
La CTR alla luce delle prove documentali offerte e dall’evidente pericolo di subire danni irrimediabili o molto difficilmente rimediabili, atteso che nonostante il contribuente potesse disporre di un reddito rilevante, gli impegni da esso presi sia con il sistema bancario che con l’agente della riscossione per un’altra rateizzazione, non gli avrebbero consentito un ulteriore esborso, seppur rateizzato, derivante dall’accertamento, pertanto ne ha concesso la sospensione.
FONTE_ILTUOTRIBUTARISTA