Mercoledì 21 dicembre 2016
Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari,
la notifica delle relative cartelle di pagamento dev’essere effettuata, a pena di decadenza entro i termini stabiliti dall’art. 25 del d.P.R n. 602/73.
Con questa motivazione la Ctp di Agrigento con la sentenza n. 3640 del 23 novembre 2016, ha accolto il ricorso di un contribuente avverso una cartella di pagamento per irpef anno d’imposta 2010.
L’atto citato veniva impugnato per vizi di notifica, per difetto di motivazione, per mancato rispetto del termine di decadenza asseritamente spirati il 31 dicembre 2014 stante la tardività della notifica della cartella, effettuata il 28 agosto 2015 oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inesistenza della notifica
Le eccezioni sull’inesistenza della notifica, secondo la ctp, non hanno pregio avendo l’atto raggiunto lo scopo di rendere edotto il contribuente dell’imposizione tributaria, sicché ogni vizio è stato sanato ex art. 156 c.p.c. mediante la proposizione del ricorso e il deposito dell’atto nella sua integrità.
Al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento dev’essere effettuata, a pena di decadenza:
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004;
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 (ved. Cass. 27216/2006; conf. Cass. 2212 del 31 gennaio 2011).
Caso di specie
Ne consegue che, nella specie, in presenza di una denuncia dei redditi riguardante l’anno 2010 e presentata nel 2011 la cartella impugnata, notificata il 28 agosto 2015, risulta intempestiva perché notificata oltre il terzo anno successivo alla dichiarazione dei redditi. Infatti, per effetto dell’art.25 del d.P.R n. 602/73, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso, come nella specie, di liquidazione automatica eseguita ai sensi degli artt. 36 bis del DPR n. 600/73 e 54 bis del DPR n. 633/72.
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA