Martedì 30 maggio 2017
In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente sì sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica
ai sensi dell’art. 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune.
Una contribuente è ricorsa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado, ha giudicato valida la notifica della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell’articolo 60, lett. e), D.P.R. n. 600/1973 sul presupposto che la notifica tentata alla sua residenza anagrafica non era andato a buon fine per essere il contribuente risultato “sconosciuto in loco”, come annotato dall’agente notificatore, lamentando la violazione dell’art. 148 c.p.c. e dell’art. 60, lettera e), del D.P.R. n.600/1973 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ritenendo legittimo il ricorso alla procedura notificatoria di cui all’articolo 60, lettera e), del D.P.R. n.600/1973, ancorché nella relata del tentativo di notifica effettuata all’indirizzo di residenza anagrafica del destinatario fosse annotato solo che quest’ultimo sarebbe stato “sconosciuto In loco”; secondo la ricorrente tale annotazione non sarebbe idonea a dare atto del compimento delle doverose ricerche da parte dell’agente notificatore e rappresenterebbe una formula assolutamente generica, non atta a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 148 c.p.c e non suscettibile di contestazione mediante una querela di falso.
La Cassazione, nel ribadire una precedente pronuncia (4925/2007), con la sentenza n. 24082/2015 pubblicata ieri (25 novembre 2015) ha accolto il ricorso della contribuente per non aver il notificatore effettuato le necessarie ricerche del destinatario, in quanto “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”, le suddette ricerche devono avere ad oggetto la presenza del destinatario non nel (solo) indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell’intero comune (cfr. Cass. 1440/13).
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA