Notifica inesistente per mancanza della relata

Mercoledì 31 maggio 2017

In caso di mancata redazione della relata di notificazione, la notifica della cartella esattoriale è inesistente, in quanto rappresenta una gravissima ed abnorme difformità rispetto al modello legale di notificazione.
A queste conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Parma con la sentenza n. 1008/01/15 del 22 dicembre 2015. A parere dello scrivente la sentenza è abbastanza isolata, giacché fa riferimento ad una CTR di Milano (la n. 141/05/09) il cui orientamento è stato superato dalla sentenza n. 3831/01/2016 sempre della CTR Milanese, la quale sostiene che “se Equitalia opta per la notifica a mezzo posta, ossia avvalendosi di Poste Italiane, il postino non è più tenuto a redigere alcuna relata di notifica Di recente è intervenuta anche una sentenza della Cassazione, la n. 5898 del 24.03.2015, che ha affermato che “la notifica della cartella può avvenire per posta e che non è obbligatoria la relata di notifica”. Vediamo le motivazioni della CTP Parmense. Per «notificazione» si intende quel procedimento che è idoneo a portare nella sfera di percepibilità del destinatario l’atto impositivo e costituisce in tal senso uno strumento necessario ed indispensabile sia per la realizzazione dell’imposizione che per l’instaurarsi del contraddittorio quale presupposto del diritto di difesa. E’ peraltro la stessa natura recettizia del provvedimento impositivo che implica l’essenzialità della notificazione ai fini del giuridico perfezionamento della fattispecie costitutiva del provvedimento stesso. La cartella di pagamento è destinata ad incidere nella sfera giuridica del destinatario, in quanto finalizzata alla realizzazione della pretesa impositiva e pertanto, per esistere giuridicamente come provvedimento impositivo, non è sufficiente che esso sia emesso, occorrendo – viceversa – l’acquisizione di rilevanza esterna, intesa come attitudine ad incidere nella sfera giuridica del destinatario. In altri termini, l’atto non esiste come provvedimento impositivo se non ha rilevanza giuridica rispetto ai terzi ed a tal fine è essenziale la notificazione. Qualora quest’ultima sia illegittima il provvedimento impositivo giuridicamente non può dirsi venuto ad esistenza, in quanto per avere rilevanza giuridica deve essere potenzialmente idoneo ad incidere unilateralmente ed autoritativamente nella sfera giuridica del contribuente, rendendo azionabile la pretesa impositiva. Nella fattispecie, la cartella di pagamento impugnata non può dirsi notificata poiché priva della relata di notifica. L’art. 60, DPR 600/1973 fissa il principio generale in base al quale “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile”. In particolare, l’art. 148 cpc, rubricato “Relazione di notificazione”, al comma 1 dispone che “L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto“ L’art. 149 cpc prescrive che nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale “l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento”. Alla relata apposta sull’originale dell’atto è stata giustamente ascritta esclusiva valenza di documentazione di secondo grado non incidente sul perfezionamento della notificazione e pertanto la ritualità del la notificazione non può che essere verificata in riferimento alle risultanze della copia consegnata al contribuente (cfr., ex plurimis, Cass., 1° febbraio 1995, n. 1157) con l’ovvio corollario che se nella copia consegnata manchino gli elementi essenziali ex art. 149 cpc la notifica è inesistente ancorché sull’originale dell’atto la relata sia completa degli elementi richiesti (cfr . Cass., 4 luglio 1994, n. 6309; Cass., 11 gennaio 1986, n. 111: Cass. 14 novembre 1985, n. 5580; Cass., SU, 9 agosto 1996. n. 7331). È da considerare inesistente la notificazione effettuata in modo non previsto dalla normativa così da non poter essere assunta nel modello legale della figura e, quindi, di non consentirne la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico (cfr. Cass. nn. 7949/1999; 2195/1999; 12002/1998; 9372/1997; 1084/1996; 272/1996; 11963/1995; 8373/1995; 3819/1991; 4806/1988; 4562/1986: 3260/1986; 3191/1984 e da ultimo 398/2012). È evidente come la mancanza della redazione della relazione di notificazione rappresenti una gravissima ed abnorme difformità rispetto al modello legale di notificazione. Alla fattispecie, non trova applicazione la sanatoria di cui all’art. 156, comma 3, cpc. in primis in guanto l’atto impugnato è un atto sostanziale e non processuale.

 FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA

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