Illegittima la notifica senza motivarne l’irreperibilità

Lunedì 29 maggio 2017

La notifica dell’avviso di accertamento effettuata solamente mediante l’affissione dell’avviso di deposito all’albo comunale, senza che il messo notificatore ne abbia specificato le ragioni dell’irreperibilità del destinatario, in senso «assoluto» e non in senso «relativo», è illegittima.
A stabilirlo è stata la Ctp di Caltanissetta, con la sentenza n. 637/01/16 (presidente D’Agostino, relatore Zucchetto). Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, eccependo di non avere ricevuto la notifica dell’avviso. Secondo l’ufficio, invece, l’atto prodromico era stato ritualmente notificato in quanto la relata del messo comunale, con un timbro, attestava che questi si era recato all’indirizzo indicato e di non aver rinvenuto il contribuente in quanto irreperibile (notifica ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile, integrato dall’articolo 60 del Dpr 600/1973 lettera e ). Pertanto il messo ha depositato e affisso l’avviso di deposito all’albo del Comune per otto giorni, senza dare avviso di ciò al contribuente con raccomandata con avviso di ricevimento. Fa presente la CTP che «L’art.60, lett.e), D.P.R. n.600/73 prevede che, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso di cui all’art.140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, va affisso all’albo del Comune e la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione». «La notificazione dell’avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’articolo 140 del Cpc quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito». In questo caso il messo notificatore deposita la copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge l’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione (oppure ufficio o azienda) del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Questo tipo di notifica viene eseguita nel caso di «irreperibilità relativa» del destinatario e che si differenzia da quella prevista dalla lettera e), del Dpr 600/73 per l’«irreperibilità assoluta» che ricorre tutte le volte in cui nel Comune in cui deve eseguirsi la notificazione non c’è abitazione, ufficio o azienda del contribuente. In questo caso la notifica si perfeziona con l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata nell’albo del comune, ma senza la necessità di una successiva raccomandata. Conclude la Ctp di Caltanissetta,«è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell’articolo 60, comma 1. lett. e), del D.P.R. n. 600/73, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune (vd., in termini, Cass. n.24260/2014). Invero, all’attestazione di irreperibilità che legittima il ricorso alla procedura prevista dall’art.60, lett.e), D.P.R. n.600/73 il messo deve pervenire solo dopo avere effettuato ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune. Appare evidente che, nella fattispecie – non avendo il messo indicato le ragioni della irreperibilità, vale a dire se essa sia riferibile ad una temporanea assenza del destinatario preso l’indirizzo (art 140 c.p.c.) ovvero di un trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto (art.60. lette, D.P.R. n.600/73) e, in quest’ultimo caso, neppure avendo indicato le ricerche fatte per escludere che il destinatario avesse solo mutato indirizzo nell’ambito dello stesso comune — la notificazione appare illegittima».

FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA

.