E’ inesistente la notifica a mezzo poste private

Lunedì 19 dicembre 2016

 La notifica del ricorso introduttivo affidato ad un’agenzia privata, non è conforme alla formalità prescritta dall’articolo 140 c.p.c.,
pertanto è da ritenersi inesistente e come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del resistente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19467 depositata in data 30 settembre 2016. Un contribuente aveva proposto ricorso avverso un’ingiunzione di pagamento per contributi di bonifica vincendo in entrambi i gradi di merito. Il Consorzio procedeva, quindi, con il ricorso in Cassazione, rilevando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1 e dell’articolo 4, comma 5, D.Lgs. 261/1999, nonché dell’articolo 140 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata aveva disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in seguito alla notifica del ricorso introduttivo mediante il servizio di posta gestito da un ente privato. Sotto tale profilo, la Suprema Corte, riprendendo i principi enunciati nelle precedenti pronunce (Cass. n. 27021/2014), ha rilevato la fondatezza di tale eccezione. Nello specifico ha, infatti, precisato che: “l’articolo 4 comma 1 lett. a) D.Lgs. 261/1999, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, ha previsto che per esigenze di ordine pubblico sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (l’Ente Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni”. Tra queste categorie, prosegue la Corte, devono essere ricomprese le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari e quindi anche dello stesso ricorso introduttivo, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia stato affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’articolo 140 c.p.c. e, pertanto, non può essere considerato idoneo al perfezionamento della predetta notifica. Sulla base di quanto affermato nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha statuito che la notificazione del ricorso introduttivo eseguito tramite servizi privati sia da ritenersi inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del resistente. La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso proposto dal Consorzio sulla base dell’inammissibilità della notifica a mezzo gestore privato

FONTE:ILTUO TRIBUTARISTA

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