Giovedì 22 dicembre 2016
In caso di contestazione da parte del contribuente, sul requisito della delega al funzionario che ha firmato l’atto, grava sull’ufficio l’onere delle prova.
Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza n. 20858 del 14 Ottobre 2016, che ha respinto il ricorso proposto dalle Entrate contro la pronuncia di secondo grado.
“In tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, comuni 1 e 3, del d.P.R. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva” (da ultimo, Cass. Sez. V, n. 22810/15), con la conseguenza che “la sottoscrizione dell’avviso di accertamento — atto della p.a. a rilevanza esterna — da parte di un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall’art. 42, comuni 1 e 3, dinanzi citato” (Cass., sent. n. 14195/00; ord. n. 9736/16).
In ipotesi di contestazione della sottoscrizione riconducibile non già al “capo dell’ufficio titolare“, bensì ad un “funzionario della carriera direttiva“, “incombe sull’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (Cass. n. 14626/00, 17400/12, 14942/13, del 2013), dal momento che le qualifiche professionali di chi emana l’atto costituiscono una essenziale garanzia per il contribuente” (Cass. nn. 18758/14, 22800/15, 24492/15).
Tanto risulta affermato “sia in base al principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali (e segnalatamente sulla parte pubblica), sia in base al principio della vicinanza della prova, in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente l’Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente” (Cass. nn. 18758/14, 1704/13, 14942/13), non essendo peraltro “consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l’impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell’art. 38, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546” (Cass. sent. n. 14942/13, ord. n. 9736/16).
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA