Associazione: accertamento induttivo necessari gravi indizi

Venerdì 23 dicembre 2016

 Quando le scritture contabili sono correttamente tenute, per giustificare un accertamento di tipo induttivo, l’ufficio deve provare elementi tali da dimostrare la sussistenza di palesi e illogici comportamenti di gestione aziendale idonei ad adombrare il sospetto di una non veritiera esposizione dei valori contabili.
Sono queste le motivazioni per le quali la CTP di Milano con la sentenza n. 9408 del 13/12/2016 ha accolto il ricorso di un’associazione equestre, annullando in toto l’avviso di accertamento impugnato. I fatti L’Agenzia delle Entrate mediante avviso di accertamento aveva disconosciuto ad un’associazione i requisiti di cui art. 148, comma 8 del TUIR, sostenendo che l’attività svolta fosse di tipo commerciale. L’ufficio fondava il proprio convincimento su due ordini di motivi: sulla natura dell’attività esercitata, le modalità di svolgimento e l’organizzazione dell’ente. L’ente, infatti, offriva un’ampia gamma di servizi, applicando sconti e quote differenziate, violando i principi di uguaglianza e solidarietà; sulla continuità in capo all’ente, dell’attività precedentemente svolta da una S.r.l., avendone ereditato la compagine sociale, la struttura amministrativa, la sede legale ed il regolamento. Ricostruzione induttiva dei ricavi Sulla base di questi elementi l’ufficio aveva proceduto alla ricostruzione induttiva dei ricavi. Secondo la CTP, le associazioni di questo tipo hanno lo scopo di diffondere la pratica di sport equestri, comprendendo nel proprio scopo sociale anche l’accoglienza, la cura e l’ospitalità dei cavalli. La conformità delle attività alle prescrizioni, obblighi e divieti, previsti dallo statuto, permettono a questo tipo di associazioni, il godimento delle agevolazioni previste dal TUIR. Dalla lettura del fascicolo processuale non risulta che l’attività svolta dalla ricorrente abbia integrato una violazione delle disposizioni ivi contenute, pertanto la ricostruzione analitico-induttiva dei redditi effettuata dall’ufficio risulta illegittima, stante la mancanza di prove. L’ufficio non ha raccolto sufficienti elementi probativi atti a dimostrare la sussistenza di palesi e illogici comportamenti di gestione aziendale idonei ad adombrare il sospetto di una non veritiera esposizione dei valori contabili, tali da giustificare l’accertamento induttivo eseguito.

 FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA

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