Termine breve di impugnazione per la notifica via PEC da parte della Cancelleria

Venerdì 2 settembre 2016

In alcuni casi la notificazione del provvedimento da parte della cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
Il reclamo contro la dichiarazione di fallimento (art. 18 L.F.). Cassazione Sent. n. 10525/16 La Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 10525 del 20 maggio 2016 si sofferma sulla questione della decorrenza - o meno - dei termini brevi di impugnazione a partire dalla comunicazione del provvedimento integrale da parte della cancelleria. Nel caso in questione, a fronte della comunicazione da parte della Cancelleria della avvenuta dichiarazione di fallimento, il fallito aveva proposto reclamo respinto stante l'avvenuta impugnazione oltre i 30 giorni previsti per legge (l'art 18 L.F. prescrive che "Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni"). Più precisamente la sentenza di primo grado era stata notificata a mani del difensore, presso il cui studio la parte aveva eletto domicilio con memoria di costituzione, ed il reclamo era stato depositato oltre 30 giorni da quella data. Il caso viene posto all'attenzione della Corte di Cassazione, la quale, a fronte del rilievo fornito dal ricorrente che le comunicazioni di cancelleria non valgono a far decorrere i termini di impugnazione, rileva che " ... la soluzione della questione sollevata passa attraverso la valutazione di due profili: se possa ritenersi che nel caso risulti la comunicazione del testo integrale della sentenza e se questa, effettuata a mezzo pec, valga a far decorrere il termine breve di impugnazione, di cui all'art. 18 c.p.c., comma 14". Ricostruendo la normativa in materia la sentenza ricorda che " ... il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 3, lett. c), convertito con modificazioni nella L. n. 221 del 2012, ha modificato l'art. 45 disp. att. c.p.c., comma 2, disponendo, per la parte che qui interessa, che il biglietto di cancelleria debba contenere "il testo integrale del provvedimento comunicato", ed al comma 4, che "Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici."; il legislatore è poi intervenuto sull'art. 133 c.p.c., comma 2, con il D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b), precisando che: "Il Cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.". La S.C. evidenzia come la norma sopra richiamata abbia la funzione di comunicare il provvedimento a cura della cancelleria consapevoli che il termine breve di impugnazione debba essere provocato da un impulso di parte, vale a dire la notifica del provvedimento a cura d parte della controparte. Infatti " ... la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.". Tuttavia essa " ...è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 348 ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno". A conclusione la Corte di Cassazione espone il seguente principio di diritto: "La notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata(pec), D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, convertito con L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito nella L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.". 

FONTE:PROFESSIONEGIUSTIZIA.IT

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