Lunedì 5 settembre 2016
In caso di più condotte contestate dall’azienda, anche se singolarmente prese non giustificherebbero il licenziamento, vanno considerate tutte insieme;
con la conseguenza che si può mandare via un lavoratore che commetta una serie di infrazioni di minore gravità.
Tante condotte di per sé poco gravi e tali da non implicare, singolarmente prese, una giusta causa di licenziamento lo possono diventare nel momento in cui vengono sommate: a dire sì al licenziamento disciplinare causato da una serie di illeciti di minore gravità, commessi dal dipendente, è una recente sentenza della Cassazione.
La giurisprudenza ha da sempre predicato che tra la sanzione disciplinare inflitta al dipendente negligente e la sua mancanza ci deve essere sempre proporzione: a “tanta” gravità dell’una deve corrispondere “tanta” gravità dell’altra, senza che ci possa essere spazio per pene esemplari. L’eventuale sproporzione della sanzione può essere oggetto di contestazione davanti al giudice ed il magistrato, in tal caso, dovrà annullare la sanzione stessa.
Proprio per questa ragione, il licenziamento – in quanto sanzione più afflittiva di qualsiasi altra – può essere comminato solo per quelle condotte particolarmente gravi, tali cioè da ledere definitivamente e irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda. È legittimo pensare al licenziamento come all’ultima spiaggia cui poter far ricorso solo nel caso di comportamenti (di norma dettati dalla volontà, dalla consapevolezza o dalla malafede del dipendente) che ledono l’immagine dell’azienda, i suoi beni o la produzione. Tanto è vero che, non poco tempo fa, la giurisprudenza ha escluso la possibilità di licenziare un dipendente in caso di comportamento dettato da semplice negligenza (cioè da colpa), ma posto senza alcuna malafede.
Ora, con la sentenza in commento, la Suprema Corte aggiunge qualcosa in più rispetto alle sue precedenti pronunce e chiarisce che oggetto di licenziamento può essere anche una pluralità di fatti, ciascuno dei quali dotato di rilievo disciplinare, ma non di gravità tanto intensa da comportare la risoluzione del contratto di lavoro; tutti insieme, però, tali comportamenti, possono essere valutati in modo unitario e possono così arrivare a legittimare il licenziamento.
È chiaro che tra le singole condotte illecite del dipendente non deve decorrere troppo tempo: le svariate contestazioni devono cioè riferirsi al medesimo episodio storico (ad esempio, una serie di comportamenti tenuti durante una trasferta) o a un arco temporale sufficientemente breve da far ritenere il soggetto ormai inaffidabile per le mansioni delegategli.
FONTE:LALEGGEPERTUTTI