Venerdì 19 agosto 2016
Ai fini della regolare proposizione dell’appello la notifica tramite il messo equivale a quella effettuata dall’ufficiale giudiziario.
Pertanto è onere del soggetto notificatore dare immediato avviso scritto dell’avvenuta notificazione dell’appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata.
È quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14273 del 13 luglio 2016.
La società contribuente impugna per revocazione l’ordinanza con cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla predetta società, confermando gli avvisi di accertamento emessi per i periodi d’imposta 2004 e 2005.
In particolare la ricorrente lamenta l’ “error in procedendo” commesso dal giudicante laddove non ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria, notificato a mezzo messo (ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del Dlgs. n. 546/1992 ), posto che la copia del medesimo atto d’appello è stata depositata presso la segreteria del giudice ad quem, con ritardo rispetto al termine di 30 giorni dalla proposizione, normativamente prescritto.
A vaglio di legittimità, dunque, la questione inerente l’ammissibilità dell’atto d’appello notificato tramite messo, la cui copia sia stata tardivamente depositata presso la segreteria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Il collegio dà continuità al consolidato orientamento di legittimità (ex multis Cass. ord. n. 9319 del 2014; sentenza n. 25502 del 2011, n. 18385 del 2013) secondo cui ai fini della regolare proposizione dell’appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica tramite il messo di cui all’articolo 16, comma 4, del Dlgs n. 546/1992, equivale integralmente a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, sicché, nel caso di omesso deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, il gravame non è inammissibile ai sensi dell’articolo 53, comma 2, seconda parte, del Dlgs n. 546/1992, trovando applicazione anche in tale ipotesi la regola di cui all’articolo 123 disp. att. c.p.c., che onera l’ufficiale giudiziario (e, quindi anche il messo notificatore) di dare immediato avviso scritto dell’avvenuta notificazione dell’appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata.
Gli effetti, invero, del mancato adempimento di detto onere, gravano sulla parte solo quando questa provveda direttamente alla notifica a mezzo del servizio postale, mentre ove si avvalga di un altro soggetto notificatore il mancato rispetto del citato articolo 123 non produce effetti sulla posizione processuale della parte, anche se tale soggetto provveda alla notifica avvalendosi del servizio postale, non operando neanche in tal caso la comminatoria di inammissibilità prevista dal Dlgs n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, che si riferisce alle semplici raccomandate previste dall’art. 16, comma 3, del citato decreto.
Nel caso di specie, analoga conclusione deve trarsi, ove la parte, pur non essendo gravata di tale onere, vi abbia comunque adempiuto tardivamente.
FONTE:IL TUO TRIBUTARISTA