Venerdì 22 luglio 2016
La parte che ha richiesto la notifica,
nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, deve rinotificare l’atto non oltre il limite di tempo pari alla metà dei termini fissati dall’art. 325 c.p.c., salve circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova.
Corte di Cassazione, sez. un., sentenza 15 luglio 2016, n. 14594
Fonte: Il quotidiano giuridico