La notifica non andata a buon fine va rinnovata nel termine ex art. 325 c.p.c., ridotto della metà

Venerdì 22 luglio 2016 

La parte che ha richiesto la notifica,
nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, deve rinotificare l’atto non oltre il limite di tempo pari alla metà dei termini fissati dall’art. 325 c.p.c., salve circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova. Corte di Cassazione, sez. un., sentenza 15 luglio 2016, n. 14594

Fonte: Il quotidiano giuridico 

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