Cartelle non opposte: prescrizione delle sanzioni in 5 anni

Lunedì 18 luglio 2016

Le sanzioni tributarie e gli interessi che derivano da una cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione si prescrivono in cinque anni, decorrenti dalla notifica dell’atto esattoriale.
La cartella di pagamento non opposta, infatti, non è equiparabile a una sentenza passata in giudicato e non può, quindi, trovare applicazione l’articolo 2953 del codice civile. Lo afferma la Corte di cassazione nella ordinanza n. 12715/2016. Un contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento notificato nel 2012, avente come presupposto una cartella esattoriale per tributi erariali, sanzioni e interessi notificata nel 2002 e non opposta, eccependone l’avvenuta prescrizione quinquennale delle somme relative a sanzioni e interessi, essendo trascorsi quasi dieci anni tra la notifica della cartella e l’avviso di pagamento. In primo grado, il ricorso veniva accolto, mentre la commissione regionale ribaltava il verdetto dei colleghi di prime cure. Contro la sentenza di secondo grado, il contribuente proponeva ricorso per cassazione. Con l’ordinanza in commento, la Suprema corte accogliendo il ricorso, ha affermato che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati“, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (Rif. Cass. sez. unite 25790/2009). Di recente la sentenza è stata citata dalla CTP di Napoli con la Sentenza n. 12613 del 07 luglio 2016, nella cui pronuncia il Collegio ha ritenuto, relativamente al tributi erariali, di aderire alla tesi della prescrizione quinquennale, secondo la quale, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile non si applica l’art. 2953 c.c. previsto esclusivamente per l’actio iudicati ma vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

 fonte:IL TUO TRIBUTARISTA

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