Atti Tributari: La notifica presso la sede è sempre valida

Giovedì 30 giugno 2016

La notifica di un atto tributario presso la sede legale o effettiva di una società, è sempre valida, indipendentemente dalla persona fisica che la riceve.
È sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria dell’atto, per presumere che tale persona fisica sia addetta alla ricezione. E’ onere della società dimostrare che quello stesso soggetto fosse estraneo alla società, non fosse un dipendente, né tantomeno un addetto alla sede, per non aver mai ricevuto incarico alcuno in tal senso. Questo è quanto ha affermato la Cassazione nell’ordinanza n.12071 del 13 giugno 2016. Equitalia sud Spa proponeva ricorso avverso la sentenza n. 2985139/14 della Ctr del Lazio, che aveva annullato una intimazione di pagamento indirizzata a una società di capitali, rilevando l’irregolare notificazione della cartella di pagamento presupposta all’intimazione. Dall’avviso di ricevimento relativo alla cartella, infatti, risultava che il plico, spedito per via postale alla sede legale della società, era stato consegnato a una persona qualificatasi come «madre del contribuente»; circostanza che, stante la natura di persona giuridica del destinatario, incompatibile con lo status di «madre del contribuente», determinava secondo i giudici regionali l’invalidità della notifica, eseguita nei confronti di un soggetto non legittimato alla ricezione degli atti. Secondo la Cassazione, che ha censurato la sentenza regionale, la Ctr ha errato nel far derivare l’invalidità della notifica dalla ricezione di persona dichiaratasi come madre della contribuente, ritenendo che tale dizione non fosse congruente rispetto alla natura della persona giuridica destinataria dell’atto, non risultando che la suddetta fosse legale rappresentante, addetta alla ricezione atto o portiere dello stabile del luogo di notifica. La stessa Corte ha infatti più volte riconosciuto sotto il profilo probatorio, la presunzione in base alla quale deve ritenersi che la persona rinvenuta nella sede della società, legale o effettiva, sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica (cfr. Cass.n.21942/2010; Cass. 13 dicembre 1999, n. 13935; Cass. 14 giugno 2005, n. 12754; Cass. n.14865/2012). Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Si tratta di una presunzione che determina l’inversione dell’onere in capo a colui che intenda sostenere, al contrario, l’invalidità della notifica stessa. In altri termini, spetta alla società dimostrare che la persona che ha ricevuto l’atto non avesse nulla a che vedere con essa e che non fosse addetto alla ricezione o dipendente.

 Fonte: Italia Oggi

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