Accertamento induttivo non escluso dalla contabilità regolare.

Martedì 3 maggio 2016 

Per la Cassazione, l’accertamento induttivo può essere legittimo, in presenza di altri elementi forniti e provati a sostegno della pretesa tributaria, anche quando la contabilità sia formalmente ineccepibile. 

  Il caso. Una società di costruzioni impugnava un accertamento induttivo adducendo tra i motivi di ricorso la motivazione contraddittoria: l’Ufficio aveva ritenuto il bilancio formalmente corretto, ma aveva considerato la contabilità inattendibile, ed aveva emesso atto di accertamento induttivo. Dagli atti risultava che l’impresa aveva utilizzato doppi contratti preliminari, che riportavano prezzi di vendita significativamente diversi. Le Commissioni Tributarie, in entrambi i gradi di giudizio, davano ragione alla società, ma l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia e ha rinviato ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale, perché il giudice di appello si era limitato a un mero giudizio formale senza valutare gli elementi forniti nell’atto di accertamento a sostegno dell’inattendibilità della contabilità. La decisione. La Cassazione, nell’affrontare i motivi di ricorso, richiama le conclusioni dell’Ufficio: «In conclusione: per argomentare in maniera sufficientemente adeguata la decisione di annullare l’avviso, la CTR avrebbe dovuto illustrare le ragioni per cui la regolarità esteriore della contabilità potesse prevalere sugli indici di grave irregolarità sostanziale individuati dall’Ufficio e contestati in tale valenza dalla società contribuente e consistenti in:1) acquisizione di quindici “doppi” preliminari di vendita immobiliare indicanti il reale e più elevato prezzo pagato dagli acquirenti; 2) riscontro di una sopravvalutazione sistematica delle giacenze finali, con attribuzione agli immobili invenduti di prezzi esorbitanti dai valori di mercato». Poi censura l’operato della Commissione Tributaria Regionale per essersi fermata al parametro della regolarità formale della contabilità: «la regolarità formale della contabilità, assunta dalla CTR come primo ed unico fondamento della sua decisione, non risulta essere canone ermeneutico corretto per l’applicazione della normativa in esame. In proposito va anche rimarcato che, contrariamente a quanto affermato nel controricorso (fol. 11), dalla sentenza impugnata non emerge affatto che il Commissario giudiziale si sia espresso a favore dell’attendibilità della contabilità, ma solo sulla sua regolarità: peraltro, anche una eventuale pronuncia di attendibilità da parte del Commissario giudiziale non avrebbe mai potuto liberare la CTR dall’onere di vagliare tutti gli elementi raccolti dall’Amministrazione finanziaria a sostegno dell’inattendibilità della contabilità e sottoposti al suo esame, attraverso l’impugnazione dell’avviso di accertamento compiuta dalla parte privata. Al contrario, nel caso in esame, la CTR ha omesso ogni valutazione sulle informazioni acquisite dai verbalizzanti nel corso delle operazioni presso i clienti privati, che avevano acquistato unità immobiliari destinate ad abitazione, e sulla documentazione, segnatamente costituita dai doppi contratti preliminari, prodotti dai clienti e reperiti presso la sede sociale, che riportavano prezzi di vendita significativamente diversi, sulla scorta delle quali l’Ufficio aveva ritenuto la omessa contabilizzazione della rilevante parte dei ricavi». Infine, bacchetta la Commissione Tributaria Regionale: «Va quindi cassata la decisione in esame che, dando atto in modo secco del riconoscimento da parte dei verificatori del dato meramente formale della correttezza del bilancio e delle scritture contabili ed invocando a conforto , in modo assertivo, la relazione del Commissario giudiziale, non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni normative prima richiamate e si è limitata ad esprimere la conclusiva determinazione circa la non ricorrenza dei presupposti per l’accertamento con metodo induttivo, pretermettendo tuttavia ogni considerazione sugli elementi decisivi indicati nell’avviso di accertamento e riportati in ricorso, in ragione dei quali la contabilità era stata ritenuta inattendibile, era stata quindi basata la applicazione del metodo di accertamento induttivo ed, infine, erano stati ricostruiti i maggiori ricavi, ritenuti artatamente occultati. Su tali circostanze la motivazione risulta senza dubbio assente e la censura fondata (v. Cass. ord. n. 3370/2012)». Nell’accogliere il ricorso, la Corte di legittimità cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di appello in altra composizione che dovrà attenersi ai principi di diritto prima espressi e riesaminare tutti gli elementi di fatto sottoposti al suo vaglio. La Cassazione, in conformità all’orientamento prevalente, ritiene legittimo l’accertamento induttivo nei casi in cui, malgrado la contabilità sia formalmente ineccepibile, siano forniti (e provati) concreti elementi che ne smentiscano le risultanze.
 Decisione: Sentenza n. 3279/2016 Cassazione Civile – Sezione V 
 FONTE:IL QUOTODIANO LEGALE Scritto da: Fulvio Graziotto

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