Lunedì 21 marzo 2016
Dal 12 marzo 2016 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante le dimissioni e le risoluzioni consensuali che devono essere comunicate dal lavoratore esclusivamente con modalità telematica, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro sul proprio sito web e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Le dimissioni comunicate con qualsiasi altra modalità saranno considerate inefficaci.
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore si dimetta con una semplice comunicazione cartacea, il datore di lavoro dovrà richiedergli di utilizzare la nuova procedura.
Il contratto di lavoro potrà considerarsi risolto solo se le dimissioni saranno state presentate dal lavoratore per via telematica, attraverso l’apposito modulo predisposto dal Ministero.
Altra novità introdotta dal D.lgs. 151/2015 è la possibilità in capo al lavoratore di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo.
Da ciò ne deriva che il datore di lavoro che ha ricevuto la comunicazione di dimissioni di un lavoratore, debba attendere il decorso dei suddetti 7 giorni prima di procedere ad una nuova assunzione in sostituzione, al fine di evitare di trovarsi con due lavoratori in forza per la stessa mansione.
I lavoratori che intendono rassegnare le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono comunicarlo esclusivamente attraverso una procedura telematica, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro, pena l'inefficacia delle stesse.
Per poter accedere al sito del Ministero ( www.lavoro.gov.it ), il lavoratore deve essere in possesso del PIN INPS dispositivo o, in alternativa, richiedere l'assistenza ad un soggetto abilitato, quale:
- Patronato;
- Organizzazione Sindacale;
- Ente bilaterale;
- Commissione di certificazione.
Pertanto:
- per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 2008, il lavoratore inserendo il solo codice fiscale del datore di lavoro avrà visione di tutti i rapporti di lavoro in essere per scegliere quello dal quale intende recedere;
- per i rapporti di lavoro iniziati prima del 2008, il lavoratore dovrà invece compilare le sezioni 2 e 3 in quanto il sistema informatico non è in grado di risalire ai dati del rapporto di lavoro. La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore nel campo “Data di decorrenza delle dimissioni/risoluzione consensuale”. Rimane fermo per il lavoratore l'obbligo di rispettare il termine di preavviso contrattuale, salvo il caso di dimissioni per giusta causa. In caso di mancato preavviso verrà operata una trattenuta equivalente al periodo di lavoro non prestato. Infine la sezione 5 sarà aggiornata automaticamente, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico del Ministero del Lavoro, il quale telematicamente, invierà il modulo alla casella di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. Il legislatore attribuisce al lavoratore un diritto potestativo di revocare le dimissioni o risoluzione consensuale entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, revoca che dovrà avvenire sempre con modalità telematica. La su detta procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali non si applica: se rese nelle sedi c.d. protette: Direzione del Lavoro,Sindacato e Commissioni di Certificazione;
- ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- al recesso durante il periodo di prova; ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter);
- ai lavoratori del settore marittimo;
- alle lavoratrice nel periodo di gravidanza, soggette alla convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- alle lavoratrici/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino, soggette alla convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- alle lavoratrici dalla data di pubblicazione del matrimonio all’anno successivo alla sua celebrazione, soggette a convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro.