Notifica di ricorso alle SRL: nulla se irreperibile

Lunedì 14 marzo 2016

La Cassazione stabilisce che devono essere effettuare tutti i possibili tentativi per il perfezionamento della comunicazione, pena la nullità del ricorso.
La notifica alle SRL del ricorso in cassazione è nulla, se il fisco non effettua tutti i tentativi perché la comunicazione venga perfezionata. È di ieri il deposito della sentenza 4609/16 della Cassazione, sezione tributaria. Il fisco emetteva un avviso di accertamento a carico di una Srl per recuperare la maggiore Iva, Irap ed Ires per indebita applicazione dell’aliquota ridotta al 10 per cento. Per la Ctr, che rigettava l’appello delle Entrate, l’avviso andava annullato. L’amministrazione finanziaria impugna a quel punto la sentenza di appello, ma il ricorso è inammissibile. La notifica dell’atto processuale secondo la cassazione, qualora non sia conclusa positivamente anche per ragioni non imputabili al richiedente, offre allo stesso la facoltà – e evidentemente anche l'onere – di richiedere all’ufficiale giudiziario la riprese del procedimento notificatorio. Come è noto, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento: “sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” [Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile sentenza n. 4609/16]. Il caso che abbiamo riportato presenta un invio non andato a buon fine, perché riportante sulla cartolina di ritorno la dicitura “mancata consegna per irreperibilità del destinatario” . L’Agenzia delle Entrate a questo punto non ha esperito altri tentativi, e tale inerzia – ingiustificata – è aggravata dal fatto che l’Agenzia stessa era di fatto a conoscenza della modifica statutaria della società che aveva cambiato sede legale. Il ricorso dell’Agenzia è stato dunque dichiarato inammissibile perché l’iniziativa diretta del richiedente non si è svolta in tempo utile da garantire la corretta trattazione del ricorso alla data fissata per l’udienza. 
FONTE: laleggepertutti.it

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