Decadenza dalla rateazione Equitalia: dopo quando scatta; effetti

LUNEDì 7 MARZO 2016 

 In quali ipotesi è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione concesso da Equitalia? Per le dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015 , la rateazione viene meno nel caso di mancato versamento di cinque rate del piano, anche non consecutive.
La dizione “anche non consecutive” significa che le rate non pagate non devono riferirsi necessariamente a mesi tra loro successivi; sono sufficienti quindi quattro mensilità qualsiasi non versate durante l’intero piano di rateazione che, alla quinta omissione, scatta in automatico la revoca. Per esempio, mettiamo un piano di dilazione che duri 6 anni (72 rate); il contribuente perde il beneficio della dilazione se, per esempio, non paga l’11ma rata, la 20ma, la 31ma, la 44ma e la 50ma. Per le rateazioni, invece, concesse prima del 22 ottobre 2015, la decadenza si verifica in base alle vecchie regole, ossia con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. Ricordiamo che, con la perdita della rateazione, si perdono anche tutti i benefici ad essa conseguenti come, per esempio, la sospensione del fermo auto. Proprio riguardo a quest’ultimo punto, è bene precisare che per i piani di dilazione concessi dal 22 ottobre 2015, il fermo amministrativo iscritto prima della concessione della dilazione non può essere cancellato. Tuttavia, se il contribuente dimostra di aver pagato la prima rata, ottiene una dichiarazione da parte di Equitalia da esibire al Pra (Pubblico registro automobilistico) e che gli consente la sospensione del fermo medesimo. In questo modo, il proprietario dell’auto potrà tornare a circolare. Inoltre, con la perdita della rateazione, Equitalia torna libera di avviare i pignoramenti. A riguardo si ricorda che, durante la dilazione, l’Agente della riscossione non può intraprendere misure di esecuzione forzata; quelle invece eventualmente avviate prima dell’autorizzazione alla rateazione, perdono automaticamente efficacia con la concessione del suddetto beneficio. In pratica, il contribuente può far cessare il pignoramento del conto corrente o quello della casa semplicemente chiedendo la dilazione. È ovvio, però, che se i versamenti mensili non verranno rispettati, al quinto inadempimento viene revocata la rateazione ed Equitalia torna libera di aggredire il patrimonio del debitore e i suoi beni. 
 Dopo la decadenza, si può ottenere una nuova rateazione? 
 È possibile essere riammessi a un piano di dilazione concesso da Equitalia in caso di decadenza. Ciò vale, però, solo per le dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015. In tal caso, il debito risultante dalle varie cartelle di pagamento può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono state integralmente saldate. In pratica, il contribuente dovrà, nel momento in cui presenta la richiesta di riammissione alla dilazione, dimostrare di aver versato le rate del precedente piano che non aveva pagato e che gli erano costate, appunto, la decadenza. 
 La morte del debitore causa la revoca del beneficio della dilazione? 
 Sì. Tuttavia, su richiesta, Equitalia potrà concedere eventualmente la dilazione anche all’erede che ne faccia richiesta e dimostri, per i debiti superiori a 50mila ero, di versare in uno stato di temporanea difficoltà economica. 
 Che succede se Equitalia nega la dilazione? 
 Il provvedimento di diniego o di revoca della dilazione deve essere motivato e comunicato al richiedente. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione, lo si ritiene impugnabile innanzi alla CTP, poiché per il contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione rappresenta un’agevolazione. Tuttavia, secondo una giurisprudenza di merito, la CTP non potrebbe comunque valutare, in modo difforme rispetto agli indici previsti dalle direttive Equitalia, il diritto alla dilazione od il numero di rate. Come può agire il contribuente Secondo attenta dottrina (Basilavecchia), con il ricorso non si deve chiedere al giudice un intervento direttamente sostitutivo, ma semplicemente di decidere se la dilazione negata totalmente o concessa in misura inferiore sia legittima, e l’effetto della sentenza che accolga il ricorso sarà quello di determinare, in capo all’AdR, l’obbligo di fornire una nuova risposta orientata, questa volta, dalle motivazioni della decisione stessa (e, indirettamente, dai motivi di ricorso accolti). A tal fine, il contribuente, nei motivi del ricorso, deve proporre un criterio alternativo valido che possa fornire al giudice la prova della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà anche in presenza di indici diversi da quelli indicati da Equitalia. 

 FONTE: www.laleggepertutti.it

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