mercoledì 16 marzo 2016
Nel caso di cartella di pagamento contenente differenti cause di credito, la giurisdizione e la competenza sono ripartite: andranno cioè fatti tanti ricorsi per quante sono i giudici competenti a decidere (vedremo a breve le regole). Invece, nel caso in cui si agisca nei confronti di un pignoramento già in atto, a fronte comunque di una cartella esattoriale “mista”, la competenza è, in prima battuta, del giudice dell’esecuzione forzata (tribunale ordinario) che poi, dopo aver deciso sulla sospensiva, rinvierà sul merito ai singoli giudici competenti. Ma procediamo con ordine.
A seconda della pretesa di pagamento contenuta nella cartella di pagamento, è competente un differente giudice.
Così:
– per le violazioni del codice della strada (multe), il ricorso andrà fatto al giudice di pace;
– per i contributi previdenziali dovuti a Inps, Inail o altre casse private, il ricorso andrà fatto al Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza;
– per tutte le imposte e tributi, il ricorso andrà fatto alla Commissione Tributaria Provinciale: così, per esempio, le questioni inerenti a Irpef, Iva, Imu, Tasi, Ilor, imposta di registro, imposta di successione, canone Rai.
Per le questioni attinenti al canone dell’acqua e ai finanziamenti pubblici (per es. richieste di restituzione), la giurisprudenza ha ritenuto che sussiste la competenza del giudice ordinario e non quella delle Commissioni Tributarie.
Nel caso di cartella esattoriale “mista”, ossia contenente pretese di pagamento per più ragioni di credito, il contribuente dovrà presentare tanti ricorsi per quante sono le giurisdizioni e/o le competenze assegnate dalla legge, secondo le regole appena elencati. Così, per esempio, nel caso di cartella di pagamento con richiesta di contributi Inps e versamenti Irpef bisognerà depositare un ricorso presso il tribunale ordinario, sezione lavoro, e un secondo presso la CTP (Commissione Tributaria Provinciale).
Nel caso in cui Equitalia abbia già avviato il pignoramento, il contribuente dovrà depositare un unico ricorso (opposizione all’esecuzione [art 615 cpc] o contro gli atti esecutivi [art 617 cpc]) al giudice dell’esecuzione (Tribunale ordinario). Questi deciderà se concedere o meno la sospensione provvisoria dell’esecuzione forzata. All’esito della decisione, il magistrato assegnerà alla parte un termine per riassumere la causa innanzi al giudice competente, per la trattazione sul vero e proprio merito della questione. Il che significa che il contribuente dovrà nuovamente proporre tanti ricorsi per quante sono le causali di pagamento, secondo le regole sopra evidenziate.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, fermo e ipoteca non sono atti che rientrano nell’esecuzione forzata, ma misure cautelari. Il che significa che, qualora il contribuente voglia proporre opposizione contro il preavviso di fermo o di ipoteca, o contro la misura stessa, dovrà rivolgersi, di volta in volta, al giudice competente per lo specifico motivo di credito che ha originato detta misura cautelare. In pratica, bisognerà seguire le regole di cui abbiamo parlato in apertura, per il ricorso contro la cartella di pagamento (tante impugnazioni per quante sono le competenze/giurisdizioni), e non quelle contro il pignoramento (unico ricorso al giudice dell’esecuzione).
Fonte: www.laleggepertutti.it