Cartella di Equitalia: la notifica per Pec non è valida

Mercoledì 16 marzo 2016


La nullità della cartella di pagamento notificata con posta elettronica certificata deriva dal fatto che il messaggio email non contiene l’originale dell’atto di Equitalia ma solo una copia priva di attestazione di conformità.
Sono tutte nulle le cartelle di pagamento di Equitalia notificate tramite Pec: la posta elettronica certificata, infatti, non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, in quanto non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di conformità. È questa la rivoluzionaria sentenza da poco emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sent. n. 611/2016, una sentenza che mina alla stabilità di tutto il nuovo sistema di notifiche appena introdotto per gli atti dell’Agente della riscossione e che, dal prossimo 1° giugno, diventerà la regola per migliaia di contribuenti. Il giudice tributario pugliese offre una ricostruzione del tutto originale del sistema di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo Pec, arrivando alla conclusione della loro completa nullità, checché ne dica la legge e il codice dell’amministrazione digitale. E ciò in quanto la posta elettronica certificata non offrirebbe le stesse garanzie della raccomandata tradizionale. Sicché, dette notifiche sarebbero non valide e il contribuente tenuto a non pagare. Vediamo gli aspetti di criticità della email certificata evidenziati dalla pronuncia in commento. Con la Pec viene trasmesso al contribuente non l’originale della cartella di pagamento, ma solo una copia informatica, peraltro priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Detta copia, quindi, non può assumere alcun valore giuridico perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all’originale che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia. Invece, con la notifica a mezzo di raccomandata a.r., l’originale finisce sempre nelle mani del contribuente. Dunque, se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla Pec non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale dell’originale della cartella di pagamento, al pari di una volgare fotocopia. Peraltro, è bene ricordare che – secondo la giurisprudenza consolidata – dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali e, pertanto, non spetterebbe ad essi apporre l’autentica sulle copie delle cartelle di Equitalia. La seconda criticità della posta certificata – secondo la CTP – è che essa non garantirebbe la piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario. Invece, con il sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita dal postino, dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare “fede privilegiata” alla propria attestazione di consegna (sia essa la relata di notifica o il registro di consegne delle raccomandate a.r.). Nel caso della Pec, l’attestazione di spedizione e di immissione della mail nella casella del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, privo quindi di alcuna garanzia di certezza per il contribuente. Il gestore della posta certificata garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario, a prescindere da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio. Ebbene, la semplice disponibilità di un documento nella casella Pec non equivale all’avvenuta consegna del documento al destinatario, il quale potrebbe non leggerla per svariate ragioni non sempre dipendenti dalla propria volontà. Rispetto al sistema raccomandata, la pec lascia incerto l’esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive. Qualora sulla cartella di pagamento non sia riportato l’indirizzo della sede legale della società o della residenza del contribuente, la spedizione via pec non può essere eseguita proprio per la non corrispondenza dell’indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento. 

La  Sentenza n. 611 del 25 febbraio 2016 (ud 7 luglio 2015) 

della Commiss. Trib. Prov., Lecce, Sez. II 
– Pres. Mario Fiorella – Rel. Saverio Gargano 
REPUBBLICA ITALIANA 
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE 
SECONDA SEZIONE 
ha emesso la seguente 
SENTENZA 
– sul ricorso n. 1866/14 depositato il 24/12/2014 
– avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRAP 2007 IVA 
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SUD S.P.A. 
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Il ricorso è proposto contro il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. (…) asseritamente notificata da Equitalia Sud Spa Lecce a mezzo di pec in data 09/10/2014 e con la quale vengono richieste IRAP, IVA, oltre accessori ed interessi a seguito di liquidazione ex art.36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 ed ex art. 54 bis D.P.R. n. 633 del 1972 per l’anno di imposta 2007. Il ricorrente espone le seguenti contestazioni: – Illegittima funzione sostitutiva della pec con la raccomandata postale; – Inesistenza della notifica per mancanza della relata e di ulteriori elementi essenziali; – Mancanza della garanzia dell’effettivo ricevimento da parte del destinatario con il sistema pec; – Mancanza dì motivazione e prova; – Mancato riconoscimento di importi già versati; – Intestazione errata per indicazione di luogo diverso della sede legale della società. Per ognuno dei punti elencati il ricorrente espone larghe argomentazioni a sostegno delle proprie tesi e conclude chiedendo l’annullamento del ruolo impugnato. Equitalia Sud Spa Lecce è costituita in giudizio e ritenendo illegittimo ed infondato il ricorso di parte chiede il rigetto del ricorso. Sentitele parti nella pubblica udienza odierna la Commissione trattiene la causa per la decisione. 
MOTIVI DELLA DECISIONE 
Esaminati gli atti e verificata la normativa di riferimento la Commissione espone le seguenti osservazioni. Alla errata intestazione della cartella di pagamento che quale indirizzo indica “via provinciale per Nardò 73043 Copertino”, Equitalia Sud Spa Lecce ha inteso sostituire ad altri sistemi di notifica con la notifica a mezzo pec individuata negli atti del registro delle imprese, notifica per la quale è stata lamentata la mancanza di relata e la mancata attestazione della avvenuta ricezione. Invero il sistema della spedizione di documenti fiscali a mezzo pec, previsto dalle attuali norme, prevede che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata sia attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna, si che la prova dell’avvenuto invio del messaggio è nel fatto che il messaggio stesso sia pervenuto nella casella pec del destinatario e ciò indipendentemente dalla verifica da parte del destinatario dell’apertura e lettura del messaggio. Le considerazioni sostanziali sul punto possono riassumersi in quanto segue. Documento informatico Con il sistema pec in realtà non viene inoltrato il documento informatico, ma la copia (informatica) del documento cartaceo ove il documento informatico rappresenta l’originale del documento giuridicamente valido. La questione ha rilievo perché in ogni caso il destinatario riceve solo la copia (informatica) dell’atto e tale copia senza una attestazione di conformità apposta da soggetti all’uopo abilitati a norma del c.c. non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale. Va annotato che accostando questo tipo di spedizione con quello che prevede la raccomandata postale si sostanzia che con la raccomandata postale il contribuente riceve sempre l’originale dell’atto inoltrato dal mittente. Nel caso di specie da quanto si evidenzia nella fotocopia della cartella di pagamento allegata agli atti, in essa non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge e dunque si deve affermare che al più il ricorrente ha ricevuto una copia informale dell’originale della cartella di pagamento. Ricevuta di avvenuta consegna al destinatario Il sistema pec non garantisce che il documento sia stato consegnato al destinatario. Infatti il gestore del sistema garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario e ciò prescinde da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio. Ritiene evidente la Commissione che la semplice disponibilità di un documento nella casella pec non può equivalere ad avvenuta consegna del documento al destinatario perché un tale assunto pretenderebbe di dare alla casella pec una funzione sostanziale che invece può spettare soltanto al soggetto destinatario e ciò senza tenere conto che il destinatario e titolare della casella pec per una quantità innumerevole di ragioni potrebbe essere impossibilitato a controllare la sua pec per tempi non quantificabili. Rispetto al sistema “raccomandata”, la pec lascia incerto l’esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive. Nel caso di specie inoltre rilevato che sulla cartella di pagamento non è riportato l’indirizzo della sede legale della società, la spedizione via pec non poteva essere eseguita proprio per la non corrispondenza dell’indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento e ciò anche se la casella pec non evidenzia tali differenze sostanziali. Per ultimo deve essere confermata l’eccepita mancanza di motivazione perché pur contenendo la cartella di pagamento una serie di codici e di numeri non è comprensibile il reale contenuto del ruolo. Anche perché trattasi di liquidazione ex art. 36 bis per la quale il ricorrente aveva avuto accesso alla rateazione, il ruolo necessitava di una chiara semplice e specifica motivazione a chiarimento di tutte le richieste degli importi effettivamente versati, delle differenze a credito eventuale dell’amministrazione finanziaria, ece, Le violazioni della L. n. 212 del 2000 e della L. n. 241 del 1990 sono gravi e ripetute e l’atto non può essere confermato. La complessità dell’interpretazione della materia e la novità della stessa sono validi motivi per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio. 
P.Q.M. 
La SECONDA Sezione della CTP di Lecce così dispone: accoglie il ricorso e dichiara nullo il ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnato; compensa le spese. 
Deciso in Lecce giorno il 7 luglio 2015. 


FONTE:www.laleggepertutti.it

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