Riservatezza e verbalizzazione nel verbale di mediazione

mercoledì 17 febbraio 2016 

Mediazione: nel verbale negativo prodromico alla mediazione vera e propria vanno verbalizzate le ragioni delle parti. Tribunale   

Il Tribunale di Roma, con Ordinanza del 25 gennaio 2016 sinteticamente riassume il corretto componimento dei principi di riservatezza e della giusta verbalizzazione nel procedimento di mediazione, in particolare nel primo incontro ove le parti dichiarano la propria intenzione - o meno - di intraprendere il percorso di mediazione vero e proprio. Se è pacifico che il procedimento di mediazione deve essere permeato dal principio di riservatezza e, descrive il Tribunale, ciò significa " ... che al fine di consentire l’effettiva possibilità delle parti di poter parlare liberamente senza la remora che eventuali dichiarazioni a sé sfavorevoli possano essere utilizzate nella causa, non si devono verbalizzare (da parte del mediatore) né possono essere propalate da chiunque (compresi gli avvocati delle parti) tali dichiarazioni che neppure possono essere oggetto di testimonianza et similia… " tuttavia lo stesso Trbunale di Roma avverte che "occorre però perimetrare con esattezza giuridica tale principio". Secondo la Corte, con interessante guizzo innovativo, "il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite". La possibilità del Giudice di valutare la mancata adesione alla mediazione quale elemento di valutazione del comportamento della parte a farsi valere nel merito della causa, suggerisce l'opportunità di poter conoscere le ragioni della parte a fronte di un tale astrattamente negativo atteggiamento. Secondo la Corte, infatti, "Sarebbe infatti un’assoluta aporia prevedere da una parte che il giudice debba e possa sanzionare la mancata o irrituale partecipazione delle parti al procedimento di mediazione e per contro precludergli la conoscenza e la valutazione degli elementi fattuali che tale ritualità o meno integrano". A ciò si aggiunge che la stessa parte può dichiarare la propria volontà derogatoria del principio di riservatezza e quindi liberare il mediatore da ogni responsabilità in ordine alla verbalizzazione della mancata disponibilità alla mediazione. E conclude il Tribunale di Roma: Conclusivamente, il mediatore deve trascrivere ogni circostanza – quand’anche consistente in dichiarazioni delle parti – utile a consentire (al giudice) le valutazioni di competenza, altrimenti impossibili, attinenti alla partecipazione (o meno) delle parti al procedimento di mediazione ed allo svolgimento dello stesso, come pure le circostanze che attengono al primo incontro informativo. In relazione al quale la parte che rifiuta di proseguire può esporne la ragione chiedendo che venga trascritta, con il correlativo obbligo del mediatore di verbalizzarla. 

fonte: ProfessioneGiustizia.it

.