mercoledì 17 febbraio 2016
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza 12 febbraio 2016 n. 2879 accoglie il ricorso di un contribuente fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 50 DPR 602/73, ed in espresso riferimento alla celebre sentenza delle Sezioni Unite n. 19667/2014.
Il caso è appunto quello dell’iscrizione ipotecaria eseguita senza essere preceduta da alcuna comunicazione al contribuente.
Secondo la Corte il motivo è fondato. È vero, infatti che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis“, e quindi anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca ex art. 77, comma 2 bis DPR 602/73, introdotto con DL 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo DPR, come introdotto dal DL 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’ iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea.
fonte: il tributo