Legittimo il rifiuto dell’acquirente di stipulare se manca il certificato di agibilità

Giovedì 25 febbraio 2015 

L’obbligo di consegnare il certificato di agibilità grava ex lege sul
venditore, in base all’art. 1477, comma 3, cod. civ. ed a ciò consegue che il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune – nei cui confronti peraltro è obbligato ad attivarsi il promittente venditore – è giustificato, poiché l’acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale nonché a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene.

fonte: il quoditidano giuridico ipsoa Cass. Civ., Sez. II, 8 febbraio 2016, n. 2438

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