venerdì 26 febbraio 2016
Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, chiamato "regime contributivo agevolato". In base alle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali, e su questo reddito si applica la contribuzione ridotta del 35% (per il 2015, invece, l'agevolazione era data dal fatto che non venivano applicati i minimali contributivi). Recentemente l’INPS, con il Messaggio n. 286 del 25.1.2016 e con la Circolare n. 35 del 19.2.2016, ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’adozione - dal 2016 - di tale regime previdenziale agevolato.
Se eri già attivo al 31.12.2015: ecco come aderire al regime contributivo agevolato
I soggetti già in attività al 31 gennaio 2015 devono compilare il modello telematico disponibile sul sito internet dell'Inps, nella sezione "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Sezione Domande telematizzate", entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato (quindi entro il 28.2.2016 per aderire al regime nel 2016).
Con il messaggio 286 del 25.01.2016 l'Inps ha affermato che "tutte le domande presentate per il regime agevolato dall'art. 1 commi 77‐84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 sono state chiuse d’ufficio al 31.12.2015, l’adesione al nuovo regime agevolato è quindi sempre e comunque vincolato alla presentazione di una nuova domanda".
Si ritiene, pertanto, che anche il soggetto forfetario che nel 2015 ha adottato il regime contributivo agevolato, inviando apposita comunicazione telematica, deve ripresentarla per il 2016 entro il 28 febbraio.
Il termine è perentorio, per cui se il termine non viene rispettato non sarà possibile accedere al regime contributivo per l'anno in corso. Si dovrà in tal caso presentare una nuova domanda, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e l'agevolazione decorrerà dal 1° gennaio del relativo anno (sempre che permangano i requisiti).
Nel caso di un soggetto che, pur esercitando un’attività d’impresa prima dell’1.1.2015, non risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e consegnato dall’Istituto l’apposito modello cartaceo (riportato in allegato 3 alla Circolare INPS n. 35 del 19.02.2016), specificando l’attività esercitata tramite l’indicazione del codice REA.
Se inizi una nuova attività d'impresa dall'1.1.2016: ecco come aderire al regime contributivo agevolato
I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa a partire dal 1° gennaio 2016, e presumono di possedere i requisiti richiesti per usufruire del regime agevolato forfetario (e quindi del regime contributivo agevolato), devono presentare telematicamente l’apposita dichiarazione di adesione, “con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”.
In questo caso non viene fissato un termine preciso, ma la richiesta deve essere tempestiva.
Nella circolare n. 29 del 10.02.2015 l'INPS ha chiarito che se la domanda perviene all'INPS:
entro la data di avvio della prima elaborazione utile ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modd. F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime;
in una data in cui la posizione del richiedente è stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima è “trasferita”, per l’istruttoria, alla competente sede.
fonte:fiscoetasse di Gesuato Elisabetta