Mercoledì 27 gennaio 2016
Il giudice del Tribunale di Rimini ha revocato il decreto ingiuntivo di una banca poiché, in sede di opposizione, quest’ultima non produceva la copia integrale degli estratti conto.
Secondo il giudice la “lista dei movimenti” o degli scalari non è sufficiente a supplire il mancato deposito degli estratti conto, perché si tratta di documenti dichiaratamente diversi dagli estratti conto, oggetto di formazione incerta, mai comunicati al correntista e dallo stesso sonoramente contestati nel caso di specie.
Il saldo del conto corrente, al fine di accertare il credito della banca, deve essere determinato a decorrere dal primo estratto conto depositato agli atti, e partendo dal “saldo zero”.
Soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto corrente consente di pervenire, alla determinazione del credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, per interessi non dovuti.
Pertanto, non si può pervenire al saldo del conto solo sulla base del saldo registrato alla data di chiusura e della documentazione relativa all’ultimo periodo del rapporto, dal momento che quest’ultima non consente di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti per le operazioni passive e per gli interessi, che costituiscono la base di computo per i periodi successivi (cfr. Cass., Sez. 1^, 25 novembre 2010, n. 23974; 10 maggio 2007, n. 10692).
fonte: salvis iuribus - Tribunale di Rimini, 11 novembre 2015, n. 1398