Mercoledì 27 gennaio 2016
Condominio, delibere dell’assemblea nulle o annullabili: i termini di impugnazione e di decadenza per agire in giudizio.
Le delibere dell’assemblea di condominio devono essere impugnate entro 30 giorni nel caso di vizio di annullabilità . Non ci sono termini invece nel caso di delibera viziata da nullità: l’azione di nullità, infatti, può essere proposta in qualunque tempo, non ha cioè termini di decadenza, salvo che la delibera stessa, nel frattempo, sia stata sostituita con altra priva di vizi (in tal caso non è più impugnabile).
Le delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale possono essere impugnate, sotto pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni (art. 1137 c. 2 c.c.), che decorre:
– per i dissenzienti e gli astenuti dalla data della delibera;
– per gli assenti, dalla data di comunicazione della delibera, cioè dal momento in cui ricevono il verbale.
Si tratta di un termine perentorio di decadenza.
Il termine è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno (in applicazione di quanto avviene in materia di impugnazione di delibere societarie).
Una volta decaduto il termine, la delibera non può più essere impugnata ed è valida ed efficace; essa produce pertanto i suoi effetti nei confronti di tutti i condomini, anche di quelli dissenzienti o non convocati che non hanno impugnato.
La decadenza dei termini va eccepita dal condominio entro e non oltre i termini di costituzione tempestiva: tale decadenza, infatti, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Sono nulle le delibere:
– prive degli elementi essenziali;
– con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume);
– con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea;
– che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
– comunque invalide in relazione all’oggetto.
Sono considerate annullabili le delibere:
– affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea;
– genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione;
– con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea;
– adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
– che violano norme che richiedono maggioranze qualificate in relazione all’oggetto.
fonte: www.laleggepertutti.it