Nuova mediazione tributaria 2016: a quali ricorsi si applica?

Lunedì 18 gennaio 2016

Ricorso tributario contro Equitalia notificato a dicembre 2015 ma iscritto a ruolo a gennaio 2016: si applica la nuova mediazione tributaria obbligatoria?
La nuova mediazione tributaria obbligatoria, come modificata dalla recente riforma del processo tributario, è entrata in vigore il 1 gennaio 2016 e si applica pertanto ai ricorsi notificati a partire da tale data. Tanto è previsto dalle disposizioni finali del decreto legislativo sulle misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. La mediazione obbligatoria non si estende dunque al ricorso già notificato alla controparte in data antecedente all’entrata in vigore della riforma (per esempio a dicembre). Ai fini dell’individuazione del momento della proposizione del ricorso si guarda, infatti, alla data di notifica dello stesso al convenuto e non alla data di iscrizione a ruolo. Si ricorda, inoltre, che la nuova mediazione obbligatoria ha ad oggetto gli atti non soltanto dell’Agenzia delle Entrate ma di tutti gli enti impositori (per esempio Comuni, Regioni, Prefetture ecc.) e anche di Equitalia. Di conseguenza, il contribuente sarà tenuto a proporre la mediazione-reclamo ogni qualvolta decida di impugnare con ricorso gli addebiti IMU, TASI, TARI, Bollo auto ecc. Per quanto riguarda gli atti notificati da Equitalia (cartella esattoriale, avviso di accertamento, fermo amministrativo ecc.), la mediazione-reclamo si applica solo quando il ricorso ha ad oggetto vizi propri dell’atto della riscossione e non del credito in sé considerato. Ciò in quanto Equitalia non ha la disponibilità del tributo ma è l’ente impositore a gestirlo con poteri modificativi o estintivi. La mediazione obbligatoria riguarda anche le controversie in materia catastale (riclassamento immobili, rendita catastale ecc.). Si precisa infine che in tutti i casi sopra menzionati la mediazione obbligatoria si applica solo se il valore del ricorso non supera i 20.000 euro.


FONTE: www.laleggepertutti.it

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