Incentivi fiscali per negoziazione assistita ed arbitrato: istanza dall’11 gennaio

Lunedì 18 gennaio 2016

E’ stato pubblicato in G.U. dell’8 gennaio 2016 il decreto interministeriale che regolamenta gli incentivi fiscali nei procedimenti di negoziazione assistita ed arbitrato.
Il bonus, dapprima previsto per gli esborsi relativi all’anno 2015, è stato reso “strutturale” dal comma 618 della Legge di Stabilità 2016. Il beneficio, fino a concorrenza di 250 euro, è previsto a favore di chi abbia corrisposto il compenso all’avvocato che lo ha assistito nella negoziazione assistita, ovvero agli arbitri, nei procedimenti di cui al d.l. n. 132 del 2014, a condizione che le relative controversie abbiano avuto effettiva composizione. Da lunedì 11 gennaio, e fino all’11 febbraio, sarà disponibile, sul sito istituzionale del ministero della Giustizia, il modulo per inoltrare la richiesta. Ministero della Giustizia, Decr. 25 dicembre 2015 Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2016 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 23 dicembre 2015 recante “Incentivi fiscali nella forma del «credito d’imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita”, il cui testo era stato reso noto ormai da tempo, e che, nonostante la rubricazione, coinvolge anche le contese fatte “migrare” dalle aule di giustizia alle sedi arbitrali, ai sensi del capo I del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, e concluse con lodo. Il provvedimento attua l’articolo 21 bis del d.l. n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni in Legge n. 132 del 6 agosto 2015, recante incentivi fiscali, nella forma del credito di imposta, nei procedimenti di negoziazione assistita, resi altresì strutturali dal comma 618 della Legge di Stabilità 2016. Più in dettaglio, l’articolo 21 bis del citato d.l. n. 83, recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito dalla predetta Legge n. 132 del 2015, prevedeva incentivi fiscali nella forma di “credito d’imposta” per gli esborsi effettuati a favore dell’opera prestata da avvocati ed arbitri, nei procedimenti di negoziazione assistita ed arbitrato, quest’ultimo limitato alla tipologia delineata al d.l. n. 132 del 2014. Il comma 2 del citato art. 21 bis, stabiliva, inoltre, che attraverso un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, dovevano essere stabilite le modalità, la documentazione da esibire a corredo dell’istanza del credito di imposta, nonché i controlli sull’autenticità della stessa. Col decreto pubblicato in data 8 gennaio 2016, i due succitati ministeri hanno predisposto un meccanismo per il riconoscimento del bonus fiscale, circoscrivendolo agli esborsi effettuati in relazione alle controversie, definite con esito positivo, attraverso i due procedimenti alternativi al giudizio, durante l’anno solare 2015. Più in particolare, il beneficio, previsto fino a concorrenza di 250 euro, è stato previsto a favore del contribuente che abbia corrisposto il compenso professionale all’avvocato che ha patrocinato in sede di negoziazione assistita, ovvero agli arbitri, a condizione che tali procedimenti siano stati effettivamente definiti attraverso l’accordo di negoziazione, ovvero con l’emanazione del lodo. Da lunedì 11 gennaio è disponibile, sul sito istituzionale del ministero della Giustizia, in un’apposita area dedicata, denominata “Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014”, il modello da compilare e presentare in via telematica, cui accludere una copia dell’accordo di negoziazione assistita, unitamente alla prova della trasmissione del medesimo al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ovvero una copia del lodo, congiuntamente a copia del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo adottato a norma dell’articolo 1, comma 2, del d.l. n. 132. A tale documentazione va aggiunta la copia del documento di riconoscimento, della fattura relativa ai compensi pagati, comprovata dall’attestazione dell’effettivo pagamento corrisposto nell’anno 2015. Qualora nel corso dell’anno passato il soggetto abbia beneficiato di plurimi procedimenti di negoziazione assistita, ovvero di arbitrati conclusi con lodo, e per i quali abbia corrisposto un compenso all’avvocato o agli arbitri, e sempreché voglia usufruire del bonus in commento, è onerato dalla compilazione di un modulo per ogni singola procedura. Il credito d’imposta sarà assegnato in conformità al criterio di proporzionalità, e sulla base del numero delle richieste pervenute e dello stanziamento disponibile, pari a 5 milioni di euro. Entro la data del 30 aprile 2016, il Ministero della Giustizia dovrà comunicare, ad ogni istante, l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto. Detto bonus deve essere indicato in sede di dichiarazione dei redditi 2016, relativa quindi al periodo d’imposta 2015, ed è utilizzabile anche titolo di compensazione. Il modello F24 deve essere presentato, unicamente, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, alternativamente, possono utilizzare l’ammontare del credito assegnato in diminuzione del debito d’imposta dovuto. L’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione tramite il modello F24, non deve superare l’importo comunicato dal Ministero della giustizia, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Ai fini del controllo, preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari, il Ministero della giustizia trasmette all’Agenzia delle entrate, attraverso modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco dei beneficiari e l’importo del credito spettante a ognuno di essi, con le eventuali variazioni e revoche. Viene precisato, inoltre, che il bonus non rappresenta titolo per eventuali richieste di rimborso, né concorre alla formazione del reddito o al valore della produzione netta ai fini Irap. Per le finalità di cui all’articolo 6, nonché per agevolare la raccolta dei dati di cui all’articolo 11 del d.l. n. 132 del 2014, i Consigli degli Ordini forensi devono trasmettere al Ministero della giustizia, ogni tre mesi, l’elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati a norma del citato articolo 11, comma 1, catalogandoli attraverso le modalità individuate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria. La revoca dell’agevolazione è prevista in ipotesi di accertamento dell’insussistenza dei presupposti di fruibilità, di carattere soggettivo o oggettivo, oppure nel caso di omessa, ovvero incompleta, documentazione. Al corrispondente recupero provvederà il Ministero della Giustizia. L’Agenzia delle entrate dovrà trasmettere al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo 2017, attraverso modalità telematiche definite d’intesa, la lista dei soggetti che hanno utilizzato il credito d’imposta nelle dichiarazioni dei redditi, ed i modelli F24 ricevuti nell’anno 2016, corredati dai relativi importi. E’ onere della stessa Agenzia comunicare, per via telematica, al Ministero della giustizia, l’eventuale indebita fruizione, totale ovvero parziale, del credito d’imposta, accertata in occasione dell’ordinaria attività di controllo.

fonte: ipsoa

.