mercoledì 9 dicembre 2015
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19704/15 hanno risolto un
contrasto giurisprudenziale affermando che è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o
del ruolo) che non sia stata validamente notificata
e della quale il contribuente sia venuto a
conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza
che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’art.19, co.3, D.Lgs. n.546/92, posto che una lettura
costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto
precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica
possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia
comunque legittimamente venuto a conoscenza. Le Sezioni Unite partono dalla distinzione fra
ruolo, cartella di pagamento ed estratto di ruolo, precisando come il ruolo, definito negli
artt.10, lett. b) e 11 D.P.R. n.602/73, costituisca l’elenco dei debitori e delle somme da essi
dovute formato dall’Ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, e rappresenti,
quindi, un provvedimento amministrativo che si perfeziona con la sottoscrizione e la consegna
all’agente della riscossione che ne riproduce il contenuto nella cartella di pagamento e
provvede alla notificazione al destinatario. Ai fini della decorrenza del termine per la
proposizione del ricorso l’art.21 del D.Lgs. n.546/92 dispone che “la notificazione della cartella
di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Ruolo e cartella di pagamento devono
essere tenuti distinti dall’estratto di ruolo che è solo un “mero elaborato informatico formato
dall’esattore” non impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario e non
equipollente né alla cartella di pagamento né al ruolo.
Nella motivazione della sentenza le Sezioni Unite ribadiscono la natura recettizia degli atti
tributari, chiarendo che trattandosi di atti aventi “indubbia incidenza sul patrimonio del
destinatario”, le modalità di comunicazione degli stessi ai destinatari sono “elementi costitutivi
dell’efficacia giuridica degli atti, per cui l’effetto giuridico non decorre dalla data di adozione
del provvedimento, ma dalla data di avvenuta comunicazione dello stesso”.
Nel decidere sulla questione sottoposta dall’ordinanza di rimessione le Sezioni Unite, sul
presupposto della natura recettizia degli atti autonomamente impugnabili davanti ai giudici
tributari, stabiliscono, in maniera del tutto condivisibile, che questa natura “rende inapplicabile
l’istituto della piena conoscenza ai fini del decorso del termine d’impugnazione, essendo
l’inammissibilità dell’utilizzo di strumenti alternativi o surrogati al fine di provocare aliunde
l’effetto di conoscenza una delle più rilevanti conseguenze connesse alla natura recettizia
dell’atto, onde l’omessa comunicazione, nei modi di legge, del provvedimento recettizio (nella
specie atto tributario) comporta il mancato decorso dei termini di impugnativa ed impedisce
che l’atto diventi inoppugnabile, con pregiudizio per la stabilità dei relativi effetti”.
Peraltro, secondo le Sezioni Unite, una lettura costituzionalmente orientata dell’art.19, co.3,
D.Lgs. n. 546/92 impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato
unitamente all’atto successivo notificato prevista da tale norma non costituisca l’unica
possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il destinatario sia
comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la facoltà (non l’onere)
del medesimo di far valere, appena avutane conoscenza, la suddetta invalidità che, impedendo
la conoscenza dell’atto e quindi la relativa impugnazione, ha prodotto l’avanzamento del
procedimento d’imposizione e riscossione, con relativo interesse del contribuente a
contrastarlo il più tempestivamente possibile. Da ciò discende, secondo le Sezioni Unite, che
il contribuente può impugnare la cartella di pagamento e/o anche cumulativamente il ruolo,
sulla base dei dati estrapolati dalle risultanze dell’estratto di ruolo consegnato dall’agente
della riscossione. Infatti, pronunciandosi con riferimento alla fattispecie di opposizione
proposta per far valere l’invalidità della notifica della cartella di pagamento della quale la
parte ricorrente era venuta a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo, la sentenza in esame
afferma la deducibilità del vizio di nullità della notifica della cartella di pagamento tramite
l’impugnazione di quest’ultima (non dell’estratto di ruolo) sulla base delle risultanze
dell’estratto di ruolo, senza ipotizzare l’operatività della sanatoria, e quindi escludendo
l’equipollenza a tali fini della conoscenza effettiva (acquisita tramite l’estratto di ruolo) alla
conoscenza legale (che presuppone il perfezionamento del procedimento notificatorio). Tale
distinzione non va disattesa qualora il ricorso venga proposto contro una cartella di pagamento
invalidamente notificata, ma pervenuta al contribuente.
Se in tale ipotesi si ammettesse la sanatoria del vizio di nullità della notificazione si indurrebbe
il contribuente, che intendesse dedurre tale vizio, a non proporre immediatamente ricorso
contro la cartella effettivamente (ma non legalmente) conosciuta, attendendo l’atto successivo
autonomamente impugnabile (fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria) e censurandone
l’illegittimità per non essere stato preceduto dalla valida notificazione dell’atto prodromico
(cartella di pagamento).
fonte: www.ecnews.it .di Luigi Ferrajoli