mercoledì 9 dicembre 2015
In ordine all’effettuazione delle cessioni intracomunitarie, nella disciplina applicabile sino al
31 dicembre 2012, il D.L. n. 331/1993 nulla prevedeva al riguardo, per cui rimaneva operante
la disposizione di rinvio alle norme del D.P.R. n. 633/1972 operata dall’art. 56 del D.L. n.
331/1993.
Pertanto, risultavano applicabili le disposizioni contenute nell’art. 6 del citato D.P.R.
n. 633/1972, in base al quale il momento di effettuazione, per le cessioni di beni mobili
materiali, si considera verificato, in linea generale, all’atto della loro consegna o spedizione.
In relazione a tale norma, la C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.3.2) ha precisato che
la scomparsa della merce durante il trasporto dall’Italia all’altro Stato comunitario può dare
luogo alle seguenti diverse ipotesi di trattamento fiscale, a seconda che:
• i beni scompaiono durante il trasporto effettuato con mezzi propri del venditore;
• i beni scompaiono durante il trasporto effettuato con mezzi propri dell’acquirente o
tramite un vettore su incarico di uno dei due operatori.
Nella prima ipotesi (trasporto con mezzi del cedente), se:
• i beni sono scomparsi in Italia, la cessione non risulta perfezionata, per cui non sorge il
presupposto impositivo. In questo caso, il cedente non è tenuto ad alcun adempimento
ai fini IVA, ma deve fornire la prova della perdita o della distruzione della merce secondo
la procedura prevista dal D.P.R. n. 441/1997;
• i beni sono scomparsi in altro Stato comunitario, la cessione risulta perfezionata e, in
considerazione dell’effettivo trasporto della merce in altro Stato membro, la stessa
assume natura intracomunitaria. In questo caso, il cedente deve emettere e registrare
la fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993 e presentare il
modello INTRA 1-bis, fermo restando per il cedente stesso l’adempimento degli obblighi
previsti nel Paese membro di scomparsa dei beni.
Nella seconda ipotesi (trasporto con mezzi del cessionario o tramite un vettore incaricato da
uno degli operatori), l’operazione, a prescindere dal Paese nel quale i beni sono scomparsi
(Italia o altro Paese membro), si considera in ogni caso avvenuta, in quanto si è verificato in
capo all’acquirente il trasferimento del potere di disporre dei beni.
Tuttavia, se i beni sono scomparsi:
• in Italia, la cessione si qualifica come “interna”, non risultando integrato il requisito
dell’effettivo trasporto dei beni in altro Stato membro. In questo caso, il cedente deve
emettere e registrare la fattura con addebito dell’IVA;
• in altro Stato comunitario, la cessione si qualifica come intracomunitaria in
considerazione del fatto che i beni sono comunque usciti dal territorio nazionale. In
questo caso, il cedente deve emettere e registrare la fattura non imponibile ai sensi
dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993 e presentare il modello INTRA 1-bis.
Dal 1° gennaio 2013, a seguito della riformulazione dell’art. 39 del D.L. n. 331/1993, il
momento di effettuazione coincide con il momento dell’inizio del trasporto o della spedizione
sia per le cessioni intracomunitarie che per gli acquisti intracomunitari.
Ne consegue che se i beni scompaiono:
• in altro Stato comunitario, la cessione si considera in ogni caso intracomunitaria, a
prescindere cioè dal fatto che il trasporto sia effettuato con mezzi propri del venditore,
ovvero con mezzi del cessionario o tramite un vettore incaricato da uno degli operatori;
• in Italia, la cessione non assume natura intracomunitaria in quanto la merce non lascia il
territorio nazionale. Di conseguenza, in virtù dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, applicabile
quando l’operazione non ha natura intracomunitaria, dalle indicazioni fornite nella
richiamata C.M. n. 13-VII-15-464/1993 (§ B.3.2) è possibile ritenere che se il trasporto è
effettuato con mezzi propri del venditore, la cessione non risulta perfezionata, per cui
non sorge il presupposto impositivo. Di contro, se il trasporto è eseguito con mezzi del
cessionario o tramite un vettore incaricato da uno degli operatori, la cessione si qualifica
come “interna”, per cui dà luogo all’addebito dell’IVA.
In caso di perdita dei beni in Italia, con trasporto curato dal venditore con mezzi propri, per
superare la presunzione di cessione occorre fornire la prova prevista dall’art. 2, comma 3, del
D.P.R. n. 441/1997, nel testo sostituito dall’art. 16 del D.P.R. n. 435/2001. In pratica, la perdita
di beni dovuta ad eventi indipendenti dalla volontà è provata:
• da idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica amministrazione, ovvero,
in mancanza
• dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000),
resa entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza.
Come indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002, n. 6 (§ 18), non è
richiesto la dichiarazione in questione sia prodotta all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate
entro tale termine, essendo sufficiente che la stessa sia resa, ossia sottoscritta, entro il termine
prescritto e, se richiesta, esibita agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Dall’atto notorio deve risultare il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di
specificare, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali
detto valore è stato determinato.
fonte: www.ecnews.it - di Marco Peirolo