Mediazione: obbligatorio anche il secondo tentativo di conciliazione

Martedì 17 Novembre 2015 

 Mediazione delegata: il giudice può ordinare una nuova mediazione anche se quella precedente al giudizio è naufragata per assenza della parte convenuta.
Quando il giudice ordina, nel corso del giudizio, la mediazione (cosiddetta “mediazione delegata”) le parti sono obbligate a esperire il tentativo, anche se tale procedimento era stato già avviato prima dell’avvio della causa e, in tale sede, non aveva sortito alcun effetto per assenza della parte. In assenza, la domanda dell’attore è improcedibile. È quanto chiarito di recente dal Tribunale di Roma.


  La vicenda Dopo un sinistro stradale, la parte infortunata citava l’assicurazione e, prima di avviare il giudizio, la convocava innanzi all’organismo di mediazione. All’incontro, tuttavia, la compagnia non si presentava. In giudizio non sortiva effetti neanche il tentativo di conciliazione suggerito dal giudice il quale, però, all’esito dell’istruttoria, invitava le parti a procedere a un nuovo tentativo di mediazione. Tale esperimento, però, non veniva avviato dall’attore (ritenendo prevedibile l’esito infruttuoso della mediazione, considerato il preventivo svolgimento della stessa e il fatto che dagli scambi di corrispondenza intervenuti dopo l’ordinanza istruttoria non si sarebbe comunque pervenuti ad un accordo). Pertanto, il tribunale dichiarava improcedibile la domanda. 

  La sentenza Il giudice capitolino nel sottolineare la diversità dei presupposti e del contesto nei quali si collocano la mediazione obbligatoria e quella demandata, stigmatizza il comportamento delle parti che ritiene paradigmatico di quanto sia ancora lontana la comprensione “del valore strategico per il contenimento della straripante mole di contenzioso e per la pacificazione sociale che diffonde, dei vantaggi in termini di tempi stretti di conclusione e di certezza dell’ottenimento del bene della vita oggetto dell’accordo, e, in definitiva, degli straordinari risultati che la mediazione può offrire”. Ed infatti, sono diversi i presupposti e soprattutto il contesto nel quale si collocano i due tentativi di mediazione. Anzi, il secondo tentativo di mediazione sulla medesima controversia potrebbe avere l’indubbio vantaggio di conoscere già lo svolgimento di un’attività istruttoria, la possibile formulazione di una proposta da parte del giudice e tutto quanto potrebbe incidere su una diversa valutazione delle parti. In pratica, attore e convenuto sono già in possesso dei dati necessari a prevedere un possibile esito del giudizio e, quindi, la mediazione potrebbe sortire un esito differente rispetto a quella introduttiva della causa. Ecco perché, se anche la preliminare mediazione non è andata in porto, resta obbligatorio attivare quella delegata dal giudice nel corso del processo. 

  Mediazione delegata obbligatoria anche se la materia non lo prevede Il giudice potrebbe ordinare la mediazione anche in una causa che non rientri tra le materie per le quali la mediazione è obbligatoria. Si tratta, infatti, di un potere di governance del processo che gli è attribuito dalla legge. E potrebbe farlo anche nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto diritti indisponibili, limitatamente alla co-presenza di diritti del tutto disponibili all’interno della stessa vertenza. Questi i chiarimenti forniti da una ordinanza del tribunale di Milano di cui si riporta il testo qui di seguito, insieme a quella del tribunale di Roma. 
FONTE: www.laleggepertutti.it

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