Giovedì 26 Novembre 2015
In un precedente intervento sono state descritte le modalità di compilazione dei modelli
INTRASTAT per le movimentazioni intracomunitarie di beni a scopo di lavorazione.
A completamento dell’analisi della tematica in esame occorre considerare l’ipotesi in cui la
lavorazione sia effettuata nell’ambito di una triangolazione.
Un primo caso è quello dell’operatore nazionale (IT) che invia materie prime a soggetto greco
(EL1), per la lavorazione, con incarico a quest’ultimo di inviare il semilavorato per un’ulteriore
lavorazione ad altro soggetto greco (EL2), al termine della quale quest’ultimo invierà il
prodotto finito in Italia a IT.
Come indicato dalla C.M. 10 giugno 1998, n. 145/E (§ 3.2), IT:
• annota l’invio delle materie prime nel registro di carico e scarico, di cui all’art. 50, comma
5, del D.L. n. 331/1993;
• compila, se mensile, il modello INTRA 1-bis per la sola parte statistica, indicando come
valore statistico (colonna 9) quello delle materie prime e, come natura della transazione
(colonna 5), il codice 4, che identifica le “operazioni in vista di una lavorazione per conto
terzi”;
• riceve il prodotto finito da EL2 e, se mensile, compila il modello INTRA 2-bis per la sola
parte statistica, indicando come valore statistico (colonna 10) quello del prodotto finito,
dato dal valore delle materie prime più il corrispettivo delle lavorazioni rese da EL1 e
EL2 e, come natura della transazione (colonna 6), il codice 5, che identifica le “operazioni
successive ad una lavorazione per conto terzi”;
• integra con IVA le fatture ricevute da EL1 e EL2, con successiva annotazione delle fatture
integrate nei registri delle fatture emesse e degli acquisti;
• compila il modello INTRA 2-quater per la prestazione di lavorazione ricevuta da EL1 e
EL2.
Gli adempimenti esposti sono identici anche nel caso in cui il secondo terzista non fosse
stabilito in Grecia, ma in altro Paese membro.
In questa situazione, tuttavia, nella colonna 13
del modello INTRA 2-bis occorre indicare, come Paese di provenienza, il codice ISO del Paese
del secondo terzista.
Un ulteriore caso è quello dell’operatore italiano (IT1) che vende materie prime al proprio
cliente greco (EL) con consegna, per suo conto, ad altro soggetto italiano (IT2) per la
lavorazione, al termine della quale quest’ultimo invierà i beni lavorati ad EL.
Come indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 6 agosto 2010, n. 43 (§ 4), IT1 effettua
una cessione intracomunitaria non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del
D.L. n. 331/1993, per la quale deve emettere fattura nei confronti di EL e, di conseguenza, è
tenuto a compilare il modello INTRA 1-bis. IT1, inoltre, deve munirsi della prova dell’effettiva
uscita dei beni dal territorio dello Stato, in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare
l’operazione con assoggettamento ad imposta.
IT2, soggetto che esegue la lavorazione, deve:
• riportare nel registro di carico e scarico, di cui all’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993,
i beni ricevuti da IT1 per conto di EL;
• emettere fattura per la lavorazione nei confronti del committente EL che, ai sensi dell’art.
21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, deve contenere l’indicazione “inversione
contabile” e l’eventuale norma, comunitaria o nazionale, di riferimento (art. 44 della
Direttiva n. 2006/112/CE o art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972);
• compilare il modello INTRA 1-quater per la prestazione di lavorazione resa da IT2 ad EL;
• cooperare con IT1 per consentire a quest’ultimo di acquisire la prova dell’avvenuto
trasporto/spedizione dei beni in Grecia.
Per l’operatore nazionale IT1, gli adempimenti precedentemente descritti vanno osservati
anche nell’ipotesi in cui le materie prime cedute ad EL fossero consegnate, per suo conto, ad
un soggetto portoghese (PT), il quale invierà i beni lavorati in Grecia ad EL. In pratica, IT1:
• emette fattura ad EL in regime di non imponibilità ex art. 41, comma 1, lett. a), del D.L.
n. 331/1993 e compila il documento di trasporto per la consegna in conto lavoro delle
materie prime a PT su incarico di EL;
• compila il modello INTRA 1-bis per la parte fiscale e, se mensile, anche per la parte
statistica, indicando PT nella colonna 12 (Paese di destinazione).
Nella diversa situazione in cui l’incarico della lavorazione fosse dato da IT anziché dal suo
cliente greco, l’art. 41, comma 3, del D.L. n. 331/1993, come modificato dall’art. 13, comma 1,
lett. b), della L. n. 115/2015 (legge europea 2014), implica l’obbligo di identificazione ai fini
IVA in Portogallo di IT per il trasferimento a “se stessi”, non imponibile IVA in Italia siccome
soggetto a IVA in Portogallo ai sensi dell’art. 21 della Direttiva n. 2006/112/CE.
In questa ipotesi, il numero di partita IVA aperto da IT trova fondamento nella delocalizzazione
della cessione posta in essere nei confronti del cliente greco, che si considera territorialmente
rilevante in Portogallo ai sensi dell’art. 32 della Direttiva n. 2006/112/CE.
Come affermato
dalla Corte di giustizia nella sentenza Fonderie 2A, di cui alla causa C-446/13 del 2 ottobre
2014, è in tale Paese, infatti, che i beni oggetto di cessione sono divenuti conformi agli impegni
contrattuali convenuti da IT con EL, per cui la fattura di vendita in regime di non imponibilità
deve essere emessa dalla partita IVA portoghese di IT.
fonte: www.ecnews.it -di Marco Peirolo