Mercoledì 25 Novembre 2015

Di norma, il contratto di affitto (o meglio, di locazione) indica, in apposita clausola, il numero di mensilità insolute oltre il quale il padrone di casa ha diritto ad adire il giudice per ottenere lo sfratto. Tuttavia, in caso di mancata indicazione, i termini per adempiere sono estremamente stretti. In particolare:
– per le locazioni ad uso abitativo, anche il semplice inadempimento di una sola mensilità può far scattare lo sfratto; in ogni caso devono inoltre essere decorsi 20 giorni dalla scadenza della mensilità per poter procedere giudizialmente;
– per le locazioni ad uso diverso o commerciale, non ci sono regole speciale, ma valgono quelle previste, per tutti i contratti, dal codice civile; in pratica, la risoluzione del contratto è possibile solo in presenza di un inadempimento “grave” che deve essere valutato di volta in volta dal giudice; ad esempio, l’importanza può essere desunta dall’interesse del locatore all’esatto e tempestivo pagamento, dalla volontà manifestata dai contraenti, dalla natura e finalità del rapporto .
Il contratto potrebbe contenere anche la cosiddetta clausola risolutiva espressa: si tratta di una previsione con cui le parti si accordano, sin dall’inizio della locazione, che, al mancato pagamento di una o più mensilità, il contratto di intenderà automaticamente risolto, senza neanche bisogno dell’intervento del giudice (il quale, a questo punto, sarà necessario solo per attivare la procedura esecutiva dello sfratto, con l’ufficiale giudiziale).
FONTE: www.laleggepertutti.it