La pensione ai superstiti: reversibilità e pensione indiretta

Mercoledì 25 Novembre 2015 


Pensione di reversibilità e indiretta: chi ne ha diritto, il coniuge superstite, figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, misura, decorrenza, cumulo. 

 La pensione ai superstiti, nota comunemente come pensione di reversibilità, è una prestazione previdenziale, riconosciuta ai congiunti del lavoratore o del pensionato. 
È però necessario che il pensionato o l’assicurato, al momento del decesso, possieda i requisiti assicurativi e contributivi occorrenti per i trattamenti di invalidità, di anzianità o di vecchiaia. 
La pensione ai superstiti è di due tipologie: 
– pensione di reversibilità: si tratta della prestazione liquidata in seguito alla morte del pensionato; 
– pensione indiretta: si tratta della prestazione liquidata alla morte del lavoratore assicurato non titolare di pensione. 

 Pensione ai superstiti: chi ne ha diritto 

 Per ottenere la pensione di reversibilità, la normativa richiede differenti requisiti, a seconda del familiare cui spetta la pensione. 

 Pensione al coniuge superstite 

Perché il coniuge superstite possa aver diritto alla pensione, non è prevista la condizione soggettiva della vivenza a carico del deceduto. 
Se il coniuge è separato o divorziato, però, ci sono dei casi in cui non si ha diritto al trattamento: 
 – coniuge separato per colpa o con addebito della separazione: in questo caso, si avrà diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, solo qualora vi sia il diritto agli alimenti a carico del deceduto; 
– coniuge divorziato: in questo caso, si avrà diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, solo qualora sussistano le seguenti condizioni: 
– riconoscimento di un assegno divorzile; 
– assenza di nuove nozze, anche se sciolte per divorzio o decesso del nuovo coniuge; 
– primo contributo versato dal deceduto anteriormente alla data della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
– perfezionamento, nell’ipotesi di decesso di un lavoratore, dei requisiti assicurativi e contributivi stabiliti dalla legge. 
Quando il coniuge divorziato si risposa, perde il diritto alla pensione, ma gli spetterà un assegno pari a due annualità della quota di trattamento ai superstiti. L’assegno è liquidato d’ufficio al verificarsi dell’evento che causa la perdita della pensione. 

Pensione ai superstiti divisa tra due coniugi 

Laddove il lavoratore, o pensionato, sia divorziato e risposato, il trattamento deve essere diviso in quote tra coniuge divorziato e coniuge superstite. La divisione in quote deve avvenire, secondo la Corte di cassazione, seguendo il criterio della proporzionalità alla durata legale dei due matrimoni. 
Tuttavia, non deve essere considerata solo la durata in sé, ma devono essere inclusi ulteriori elementi utili per un’equa ripartizione. 
Laddove ci sia un convivente more uxorio, questi non rientra tra i beneficiari della pensione ai superstiti. Pensione ai figli superstiti La pensione ai superstiti spetta ai figli che, alla data della morte del genitore, possiedano i seguenti requisiti: 
– età massima di 18 anni; 
– età massima di 21 anni, se studenti della scuola media superiore o professionale; 
– età massima di 26 anni, se studenti universitari; 
– vivenza a carico del genitore al momento del decesso; 
– possesso di inabilità, senza limiti di età; 
– assenza di attività lavorativa retribuita. In caso di attività lavorativa retribuita, il diritto è sospeso per la durata della stessa, a meno che non si tratti di un piccolo reddito.
 Se l’attività è prestata da un inabile, non si perde il diritto al trattamento, se si tratta di un’attività lavorativa con funzione terapeutica e d’inclusione sociale. 

 Pensione ai nipoti superstiti 

I nipoti minori di età, anche in assenza di adozione o affidamento, a carico del nonno o della nonna deceduti, sono equiparati ai figli, secondo la Corte Costituzionale. 
Questo, anche in presenza dei genitori, purchè impossibilitati al mantenimento del figlio per assenza di attività lavorativa e di fonte di reddito. 

Pensione ai genitori superstiti 

Se non vi sono coniuge e figli superstiti, hanno diritto alla reversibilità i genitori del deceduto. 
I genitori, in particolare, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti: 
 – età superiore ai 65 anni; 
– assenza di titolarità di pensione; 
– essere a carico del lavoratore o del pensionato alla data del decesso. 
Se un genitore è deceduto o non ha diritto al trattamento, lo stesso può essere a favore dell’altro genitore. 

 Pensione a fratelli celibi e sorelle nubili superstiti 

Fratelli e sorelle non sposati hanno diritto alla pensione nei seguenti casi: 
– mancanza di coniuge, figli superstiti e genitori; 
– inabilità permanente al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni; 
– vivenza a carico del deceduto alla data della sua morte; 
– assenza di altro trattamento di pensione. 

 Pensione superstiti: requisiti assicurativi e di contribuzione

 I requisiti in capo al deceduto, perché abbia diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti, sono: 
 – titolarità di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità; 
– possesso di cinque anni di contributi, e di almeno tre anni di contribuzione versati nell’ultimo quinquennio, o dei requisiti assicurativi richiesti per la pensione di vecchiaia (non applicandosi la maggiorazione al requisito contributivo, sono sufficienti 15 anni di contributi, secondo quanto previsto dalla Legge Amato). 

 Pensione superstiti: misura della pensione 


L’assegno spettante si determina applicando delle aliquote alla pensione già liquidata o che sarebbe spettata al lavoratore: 
 – Solo Coniuge: 60%; 
– Due o più coniugi: il 60% deve essere ripartito dal tribunale; 
– Coniuge e un figlio: 80%; 
– Coniuge e due o più figli: 100%; 
– Un figlio: 70%; 
– Due figli: 80%; 
– Tre o più figli: 100%; 
– Un genitore: 15%; 
– Due genitori: 30%; 
– Un fratello o una sorella: 15%; 
– Due fratelli o sorelle: 30%;
– Tre fratelli o sorelle: 45%; 
– Quattro fratelli o sorelle: 60%; 
– Cinque fratelli o sorelle: 75%;
– Sei fratelli o sorelle: 90%; 
– Sette o più fratelli o sorelle: 100%; 
 Dal gennaio 2012, l’aliquota percentuale del trattamento è ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al raggiungimento dei 10 anni di coniugio, nei seguenti casi: 
– età del deceduto al momento del matrimonio superiore a 70 anni; 
– differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni. 
 Nessuna riduzione è dovuta in presenza di figli minori, studenti o inabili. Pensione ai superstiti: decorrenza Il trattamento spetta dal primo giorno successivo al decesso, a prescindere dalla data della domanda. Pensione ai superstiti: cumulo con altri redditi L’assegno può essere ridotto se il superstite possiede redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo (il triplo del minimo è pari a 19.593,21 Euro, per il 2015). Non sono ridotte le pensioni per i nuclei con figli minori, studenti o inabili. Se il reddito supera di 3 volte il minimo, la riduzione è pari al 75%; se lo supera di 4 volte, la riduzione è pari al 60%, di 5 volte, al 50%. Indennità per morte Se al decesso il lavoratore non aveva maturato il diritto alla pensione, ma possedeva un anno di contributi accreditati nei 5 anni precedenti, al coniuge è concessa un’indennità in un’unica soluzione pari a 45 volte i contributi versati. L’indennità, in mancanza del coniuge, spetta ai figli in possesso dei requisiti per la percezione del trattamento. 
Nel sistema contributivo , l’indennità spetta ai superstiti aventi diritto all’assegno sociale, per un ammontare pari all’assegno sociale moltiplicato per gli anni di contribuzione accreditata. 

fonte:www.laleggepertutti.it

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