Mercoledì 28 ottobre 2015 di Melchiorre Gromis di Trana
Con l'emanazione del D.L. n. 179/2012, coordinato con la legge di conversione n. 221 del 17.12.2012, il legislatore
nazionale ha previsto l'introduzione di agevolazioni volte a incentivare la nascita, la crescita e lo sviluppo di nuove
imprese aventi carattere innovativo.
Il contributo analizza la deroga alla riduzione del capitale in caso di perdite.
Si tratta di un processo volto a sviluppare una nuova cultura imprenditoriale, che vedrà come principale valore di
business la creatività e l'innovazione, considerati importanti elementi alla base di una strategia mirata ad attrarre talenti
e capitale dall'estero. Senza dimenticare, inoltre, che tale specifica tipologia di società sovente è caratterizzata da bassi
costi di realizzazione a fronte di un'elevata redditività caratteristica.
La c.d. start-up innovativa è una società di capitali, anche costituita in forma di cooperativa, non quotata, che deve avere
per oggetto esclusivo e prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi
ad alto valore tecnologico.
Ne deriva, quindi che, in qualità di società di capitali, la start-up innovativa, sia come società per azioni (o accomandita
per azioni), che come società a responsabilità limitata (ordinaria o semplificata), rientra nella disciplina della riduzione
del capitale per perdite.
Il D.L. n. 179/2012, con l'intento di sostenere e incentivare lo sviluppo di tali attività, prevede specifiche deroghe al
diritto societario, tra cui una più elastica gestione delle eventuali perdite che la società dovesse maturare. Si tratta,
infatti, di una situazione fisiologica a tutte le imprese neocostituite, in quanto i numerosi costi di start-up spesso
(condizione fisiologica) non sono interamente supportati da adeguati flussi economici positivi.
Per tale ragione, il legislatore ha previsto che, nel caso in cui una start-up innovativa dovesse maturare perdite tali da
qualificarsi all'art. 2446 o, in caso di Srl, 2482 bis, del codice civile, il termine entro il quale la perdita deve risultare
diminuita a meno di 1/3 è posticipato al 2° esercizio successivo. La disciplina ordinaria prevede che il rinvio sia
esteso al solo esercizio successivo.
Se invece, caso più grave, oltre ad aver maturato una perdita tale da intaccare di oltre 1/3 il capitale, tale perdita
conduce il capitale sociale al disotto del limite legale, cioè i casi previsti dall'art. 2447 per le S.p.A. e 2482 ter del Codice
Civile per le Srl, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori può, in alternativa all'immediata riduzione del
capitale o il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale, deliberare di rinviare
tale decisione alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla suddetta chiusura, non opererà la causa di
scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 e 2545-duodecies C.C.. Se,
però, entro l'esercizio successivo, il capitale non risulterà reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che
approverà il bilancio dovrà deliberare ai sensi dell'art. 2447 e 2482-ter del Codice Civile.
fonte: ratio mattino