Se il condominio non paga i suoi fornitori,
questi ultimi, ottenuto il decreto ingiuntivo
e
notificatolo all’amministratore, potranno agire
con un pignoramento nei confronti dei vari
proprietari degli appartamenti (per esempio,
con un pignoramento immobiliare o mobiliare)
o dei beni appartenenti al condominio stesso
(per esempio, il conto corrente). Tuttavia, in tali
casi, la recente riforma del condominio
impone al creditore di farsi consegnare,
dall’amministratore, la lista dei condomini non
in regola con il pagamento delle spese mensili
condominiali e agire prima nei confronti di
questi ultimi. E ciò perché si presume che
l’amministratore non abbia potuto pagare i
fornitori proprio a causa dei condomini non in
regola con le quote. Solo dopo aver tentato il
pignoramento nei confronti di questi ultimi, dunque, e non avendo
ottenuto soddisfazione, il creditore potrà agire nei confronti degli altri
condomini virtuosi.
A tale regola fa eccezione un solo caso: la possibilità per il creditore di
pignorare direttamente il conto corrente condominiale. Infatti,
sebbene la giurisprudenza abbia ammesso la possibilità che il
fornitore possa aggredire, già come primo atto, le somme depositate
dall’amministratore sul conto, in tal modo si finisce per pignorare
propri i beni dei condomini in regola (ossia le quote condominiali).
Con la conseguenza che, non avendo altre disponibilità per la gestione
ordinaria del condominio, l’amministratore sarà costretto a chiedere
nuovamente ai condomini (ma si presume adempiranno proprio quelli
più “diligenti”) un extra fondo, in modo da consentire la prosecuzione
della gestione condominiale. Insomma, in questo modo si finisce
sempre per superare l’obbligo previsto dalla riforma del condominio di
aggredire per primi i beni dei condòmini morosi, e poi gli altri.
Quello però che non dice la riforma è cosa succede se, su richiesta dei
creditori, l’amministratore di condominio non fornisca a questi ultimi
l’elenco dei condomini morosi. In tal caso, è da escludere che i
fornitori possano aggredire uno o più singoli condomini puntuali nel
pagamento delle mensilità. E questo perché, altrimenti, facile sarebbe
favorire accordi illeciti tra l’amministratore e il creditore, con l’intento
di “colpire” un condòmino scelto precedentemente in accordo fra loro.
L’eventuale esecuzione forzata contro il condomino virtuoso sarebbe
quindi nulla e, pertanto, da interrompere immediatamente.
La via corretta da seguire, in tali casi, è stata indicata da una recente
ordinanza del Tribunale di Savona: secondo il giudice non è
consentito, qualora l’amministratore non risponda alle richieste del
creditore, aggredire i beni di un singolo condòmino, ma ciò che deve
fare il creditore è rivolgersi al Tribunale e chiedere, con un
procedimento sommario in via d’urgenza, che venga ordinato
all’amministratore di fornire i nominativi. Una volta ottenuto, grazie
all’intervento del giudice, tale elenco, il fornitore potrà agire prima
verso i morosi e poi, eventualmente, qualora non sia riuscito a
soddisfare il proprio credito, verso tutti gli altri.
FONTE: LALEGGEPERTUTTI