Recupero crediti dal condominio moroso: l’elenco dei condomini

Venerdì 23 ottobre 2015


Se il condominio non paga i suoi fornitori, questi ultimi, ottenuto il decreto ingiuntivo
e notificatolo all’amministratore, potranno agire con un pignoramento nei confronti dei vari proprietari degli appartamenti (per esempio, con un pignoramento immobiliare o mobiliare) o dei beni appartenenti al condominio stesso (per esempio, il conto corrente). Tuttavia, in tali casi, la recente riforma del condominio impone al creditore di farsi consegnare, dall’amministratore, la lista dei condomini non in regola con il pagamento delle spese mensili condominiali e agire prima nei confronti di questi ultimi. E ciò perché si presume che l’amministratore non abbia potuto pagare i fornitori proprio a causa dei condomini non in regola con le quote. Solo dopo aver tentato il pignoramento nei confronti di questi ultimi, dunque, e non avendo ottenuto soddisfazione, il creditore potrà agire nei confronti degli altri condomini virtuosi. A tale regola fa eccezione un solo caso: la possibilità per il creditore di pignorare direttamente il conto corrente condominiale. Infatti, sebbene la giurisprudenza abbia ammesso la possibilità che il fornitore possa aggredire, già come primo atto, le somme depositate dall’amministratore sul conto, in tal modo si finisce per pignorare propri i beni dei condomini in regola (ossia le quote condominiali). Con la conseguenza che, non avendo altre disponibilità per la gestione ordinaria del condominio, l’amministratore sarà costretto a chiedere nuovamente ai condomini (ma si presume adempiranno proprio quelli più “diligenti”) un extra fondo, in modo da consentire la prosecuzione della gestione condominiale. Insomma, in questo modo si finisce sempre per superare l’obbligo previsto dalla riforma del condominio di aggredire per primi i beni dei condòmini morosi, e poi gli altri. Quello però che non dice la riforma è cosa succede se, su richiesta dei creditori, l’amministratore di condominio non fornisca a questi ultimi l’elenco dei condomini morosi. In tal caso, è da escludere che i fornitori possano aggredire uno o più singoli condomini puntuali nel pagamento delle mensilità. E questo perché, altrimenti, facile sarebbe favorire accordi illeciti tra l’amministratore e il creditore, con l’intento di “colpire” un condòmino scelto precedentemente in accordo fra loro. L’eventuale esecuzione forzata contro il condomino virtuoso sarebbe quindi nulla e, pertanto, da interrompere immediatamente. La via corretta da seguire, in tali casi, è stata indicata da una recente ordinanza del Tribunale di Savona: secondo il giudice non è consentito, qualora l’amministratore non risponda alle richieste del creditore, aggredire i beni di un singolo condòmino, ma ciò che deve fare il creditore è rivolgersi al Tribunale e chiedere, con un procedimento sommario in via d’urgenza, che venga ordinato all’amministratore di fornire i nominativi. Una volta ottenuto, grazie all’intervento del giudice, tale elenco, il fornitore potrà agire prima verso i morosi e poi, eventualmente, qualora non sia riuscito a soddisfare il proprio credito, verso tutti gli altri.
FONTE: LALEGGEPERTUTTI

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