La Commissione europea, con il comunicato stampa del 25 settembre 2015,
ha reso noto l’avvio
di una consultazione pubblica sulla modernizzazione dell’IVA per il commercio elettronico
transfrontaliero.
L’iniziativa intende raccogliere il parere di imprese, cittadini e organizzazioni rappresentative:
1) sull’attuale normativa applicabile, ai fini IVA, alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi transfrontaliere tra imprese e consumatori;
2) sull’attuazione delle modifiche apportate, con effetto dal 1° gennaio 2015, alle norme in
materia di IVA che disciplinano il luogo impositivo e il regime speciale del Mini One Stop
Shop (MOSS);
3) sull’impegno assunto dalla Commissione nella “Strategia per il mercato unico digitale in
Europa”, di cui al documento COM (2015) 192 del 6 maggio 2015:
- ad estendere il regime del MOSS alle vendite a distanza di beni materiali all’interno
dell’Unione europea e ai Paesi terzi;
- ad introdurre una soglia monetaria a sostegno delle piccole imprese e delle startup
operano nel settore del commercio elettronico;
- ad accentrare i controlli nel Paese di origine;
- ad eliminare l’esenzione da IVA per le importazione di piccole spedizioni
provenienti da fornitori di Paesi terzi.
Alla consultazione, che ha una durata di dodici settimane e che scadrà il 18 dicembre 2015, è
possibile partecipare rispondendo ad un apposito questionario, suddiviso in quattro sezioni
(informazioni generali, norme IVA sul luogo delle prestazioni del 2015 e attuale mini sportello
unico, scelte politiche future e obblighi generali). In merito al contesto e agli obiettivi della
consultazione, la Commissione ha osservato che le imprese interessate a vendere oltre
frontiera, on line od off line, devono affrontare alcune complicazioni dovute alla necessità di
operare nel rispetto di numerosi e differenti sistemi fiscali nazionali. Con l’entrata in vigore
delle nuove regole sul luogo impositivo delle prestazioni di servizi di telecomunicazione,
teleradiodiffusione ed elettronici, l’IVA è riscossa dal Paese di stabilimento del cliente, ma con
un meccanismo applicativo differenziato a seconda dello status del destinatario dei servizi
(soggetto passivo IVA o “privato consumatore”). È evidente, pertanto, la difficoltà dovuta
all’individuazione, da un lato, del luogo di stabilimento del cliente e, dall’altro, della qualifica
del cliente stesso. Parallelamente, al fine di evitare l’obbligo di identificazione ai fini IVA in
tutti i Paesi membri in cui sono domiciliati o residenti i clienti, non soggetti passivi d’imposta,
è stato istituito il MOSS, che secondo la Commissione dovrebbe essere esteso anche alle
operazioni di commercio elettronico “indiretto”, vale a dire alle cessioni di beni materiali
ordinati on line tanto all’interno dell’Unione europea quanto al di fuori della medesima.
Sul punto, viene osservato che la merce ordinata on line a fornitori di Paesi terzi può fruire
attualmente della deroga prevista per l’importazione di piccole spedizioni (al di sotto della
soglia di 10 euro, innalzabile sino a 22 euro), che esenta da IVA le spedizioni dirette alla
clientela privata dell’Unione. Tali fornitori beneficiano, quindi, di un vantaggio concorrenziale
rispetto ai competitor dell’Unione ed, in proposito, distorsioni del mercato sono già state
segnalate in diversi Paesi membri. La Commissione, pur riconoscendo i vantaggi che derivano
alle imprese dal non doversi attenere alle soglie previste per le vendite a distanza in ambito
intracomunitario, ha evidenziato come tali limiti monetari possano provocare incertezze per
gli operatori e conflitti di competenza tra Paesi membri e come le deroghe in esame, relative
alle importazioni e alle vendite a distanza all’interno dell’Unione, non sarebbero più necessarie
se l’IVA fosse riscossa mediante un sistema accentrato di registrazione e di pagamento, qual è
il MOSS. La questione è stata esaminata dal gruppo di esperti della Commissione sulla
tassazione dell’economia digitale, che ha presentato una relazione nel maggio 2014 e ha
formulato una serie di raccomandazioni in materia di modernizzazione dell’IVA per il
commercio elettronico transfrontaliero. Dopodiché, la Commissione si è assunta un impegno,
indicando nella comunicazione “Strategia per il mercato unico digitale in Europa” l’intenzione
di presentare, nel corso del 2016, una serie di proposte legislative volte a ridurre gli oneri
amministrativi per le imprese dovuti ai diversi regimi IVA.
Nel frattempo, in data 8 luglio 2015, l’organo comunitario ha predisposto una valutazione
d’impatto contenente informazioni più dettagliate sull’iniziativa, comprese le opzioni che
verranno prese in esame nell’ambito della nuova strategia.
fonte: www.ecnews.it
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