La nuova Legge sull'Agricoltura sociale

Lunedì 26 ottobre 2015


Quando accanto ad attività di produzione agricola si realizzano iniziative con finalità educative, riabilitative o di inserimento lavorativo si parla di agricoltura sociale.
La mission dell’imprenditore agricolo in questo caso non si limita ad aspetti economico-produttivi ma può comprendere anche la creazione di benefici inclusivi per i soggetti più deboli ed il sostegno alla coesione sociale, grazie all’inserimento socio-lavorativo di fasce di popolazione che sono più a rischio di marginalizzazione. Nel nostro ordinamento è stata data una definizione precisa ed univoca di queste attività con la pubblicazione della Legge 141/2015, sebbene già in precedenza fossero diffuse in contesti e realtà locali. La norma ha stabilito che rientrino in tale ambito le attività svolte da imprenditori agricoli, sia in forma singola, sia associata – che prevedono: L'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale Le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l'uso di risorse materiali e immateriali dell'agricoltura Le prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante Le iniziative di educazione ambientale e alimentare, a salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche. Anche le cooperative sociali possono svolgere questo tipo di iniziative qualora il fatturato derivante da attività agricole sia prevalente. Tali soggetti possono operare anche in associazione con le imprese agricole sociali, insieme alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale. I requisiti minimi e le modalità con cui dovranno essere svolte tali attività saranno definiti nel dettaglio da un prossimo decreto interministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma (23 settembre 2015). Il nuovo quadro normativo vuole valorizzare la multifunzionalità delle imprese agricole sociali e premiare le buone pratiche locali. Per questo sono introdotti alcuni interventi di sostegno e al contempo è stato delineato il ruolo delle Regioni e degli enti pubblici territoriali. Nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, le Regioni possono promuovere specifici programmi volti a favorire l’agricoltura sociale e lo sviluppo di pratiche di progettazione integrata territoriale. Al fine di aiutare lo scambio di informazioni e la coerenza nell’applicazione delle disposizioni normative viene istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, nominato con apposito decreto ministeriale. Tale organismo definirà le linee guida per le istituzioni pubbliche, in modo da fornire criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese agricole sociali e assumerà funzioni di monitoraggio e coordinamento delle iniziative anche di tipo comunicativo. La Legge 141/2015 sostiene la diffusione dell’agricoltura sociale tramite molteplici interventi. Non si tratta di agevolazioni finanziarie o contributive, le quali potranno comunque essere previste, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, da un prossimo decreto interministeriale. Le misure di sostegno attualmente previste dalla norma sono: La possibilità per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere di inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale L’inserimento da parte dei Comuni di specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nel commercio su aree pubbliche La previsione di criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli La possibilità per gli enti pubblici territoriali di dare in concessione, a titolo gratuito, i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata anche agli operatori dell'agricoltura sociale. L’impatto dell’agricoltura sociale riguarda non solo il singolo cittadino coinvolto nelle attività, ma anche le famiglie e le comunità locali, soprattutto quelle situate in zone rurali o svantaggiate. L’evidente interconnessione con il territorio ha fatto sì che, in passato, le norme prevedessero esplicitamente la possibilità di collaborazione di questo tipo di imprese agricole con i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici locali. Istituzioni, imprese e produttori agricoli sono divenute quindi il perno per la diffusione dell’agricoltura sociale. L’obiettivo del nuovo quadro normativo non è omologare le diverse realtà già avviate ma fornire una base aggregante che fissi principi generali e le modalità di accreditamento omogenee, rispettando le diversità legate ai fabbisogni sociali del territorio, alle risorse e alle vocazioni agricole disponibili localmente. Per questo, nel rispetto dell’attuale quadro costituzionale, le Regioni e le Province Autonome adegueranno le loro disposizioni anche prevedendo un periodo transitorio di adeguamento per gli operatori già attivi sul campo.

 fonte: cliclavoro.gov.it

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