sabato 17 ottobre 2015 di Luigi Scappini
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 86/E di ieri, ha analizzato il regime fiscale delle
agroenergie derivante dalle modifiche apportate di recente con l’articolo 22, D.L. n. 66/2014,
regime che doveva trovare attuazione sin dal 2014 ma che di fatto, salvo proroghe in sede di
Legge di stabilità per il 2016 o del consueto “decreto milleproroghe”, dovrebbe entrare a
regime dal 2016.
Il documento di prassi trae origine da un interpello presentato da una S.r.l. società agricola ex
articolo 2, D.Lgs. n. 99/2004 che esercita, sin dalla data di costituzione, l’attività agricola di
coltivazioni diverse su un terreno di propria proprietà e che, essendo in possesso di tutti i
requisiti formali previsti per le società agricole, ha optato, per la determinazione del reddito,
che si ricorda resta sempre un reddito di impresa, su base catastale, come previsto dall’articolo
1, comma 1093, L. 296/2006.
Oltre a questa attività agricola principale, a decorrere dal 2011, ha realizzato su terreni di
proprietà un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 998,16 KW, avviando la
produzione di energia elettrica, quale attività connessa, tuttavia non rispettando i criteri di
prevalenza individuati dall’Agenzia delle entrate con la circolare 32/E/2009.
L’istante di fatto voleva sapere quale era il corretto trattamento del reddito derivante dalla
produzione di energia da fonte rinnovabile in ragione delle nuove regole delineate
dall’articolo 22, D.L. 66/2014 che, come anticipato, prevede, a decorrere dal periodo di imposta
2016, una nuova modalità di tassazione dei redditi prodotti, in quanto essi verranno tassati, in
maniera del tutto similare ad altre attività connesse (di fatto quelle di cui all’articolo 56-bis,
Tuir e le agrituristiche ex articolo 5, L. 413/1991) in via forfettaria nella misura del 25% del
volume d’affari sviluppato da tale attività (in questa sede si tralascia di affrontare la
discriminazione di trattamento che porta tale sistema), nel caso di mancato rispetto della
prevalenza.
L’Agenzia, dopo aver delineato le caratteristiche che devono avere le società agricole per
essere considerate come tali e aver ripercorso le regole di determinazione del reddito ante D.L.
66/2014, per rispondere richiama preliminarmente quanto statuito dalla Corte Costituzionale
con la sentenza n.66/2015 con cui è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale.
Infatti, con tale sentenza, è stato affermato che l’attività di produzione e cessione di energia
da fonti fotovoltaiche è da qualificarsi, come “attività diretta alla fornitura di beni” e, quindi, in
quanto tale, deve essere verificato il requisito della “utilizzazione prevalente di attrezzature o
risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola”.
Elemento discriminante diviene il fondo, quale risorsa primaria dell’impresa agricola che,
quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali
superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare “normalmente impiegato
nell’attività agricola”.
L’Agenzia sottolinea come dalla sentenza costituzionale, e questo è un passaggio cardine della
risoluzione, “i giudici costituzionali hanno rigettato la questione di legittimità costituzionale,
non perché sarebbero stati illegittimi eventuali limiti qualitativi o quantitativi che il legislatore
avesse fissato, ma semplicemente perché - sul piano normativo - hanno ritenuto sufficienti a
garantire la connessione all’attività agricola principale gli ordinari criteri della “prevalenza” e
del “normale impiego”, come a dire che una volta rispettata la prevalenza null’altro deve essere
verificato.
Ecco che allora correttamente, ai fini della verifica della prevalenza, anche per il regime
vigente dal 2016, si dovrà aver riguardo ai cristallini chiarimenti offerti dall’Agenzia delle
entrate con la circolare n. 32/E/2009 ove viene stabilito che la produzione e la cessione di
energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata sempre come produttiva di
reddito agrario per la parte generata dai primi 200 Kw di potenza nominale installata.
In ragione di questa ricostruzione logica, a parere dell’Agenzia, dal periodo d’imposta 2016, la
produzione e la cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici da parte di imprenditori
agricoli sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfettaria soltanto per la parte
generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata, mentre per l’eccedenza si dovrà
avere riguardo al parametro della prevalenza come determinato con la circolare 32/E/2009.
In
particolare, in caso di rispetto del parametro anche l’ulteriore energia sarà tassata
forfettariamente, in caso contrario, si seguiranno le regole ordinarie del reddito d’impresa.
Limitatamente ai periodi di imposta 2014 e 2015 vige un regime transitorio, delineato
dall’articolo 22, comma 1-bis, D.L. 66/2014 ai sensi del quale la tassazione seguirà le seguenti
regole:
a. reddito agrario nel limite dei primi 260.000 kWh annui prodotti;
b. tassazione forfettaria per l’eccedenza a condizione che siano rispettati i criteri di
connessione di cui alla circolare 32/E/2009;
c. reddito di impresa in caso di mancato rispetto dei parametri di cui alla circolare 32/E/2009.
In ragione di quanto affermato dall’Agenzia sembrerebbe che, in controtendenza con quanto
affermato con la circolare 50/E/2010, il mancato rispetto del parametro della prevalenza non
travolge, da un punto di vista fiscale, la Srl.
fonte: www.ecnews.it