Ai fini della determinazione dell’IMU e della TASI, bisogna ricordare che i presupposti
impositivi sono differenti, infatti:
• per quanto riguarda l’IMU il presupposto impositivo è il possesso di immobili, fabbricati,
aree edificabili e terreni agricoli;
• per quanto concerne, invece, la TASI il presupposto impositivo è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come
definita ai fini dell’IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso
adibiti (non sono assoggettati alla TASI i terreni agricoli).
L’elemento che accomuna IMU e TASI è il processo di determinazione della base imponibile
sulla quale determinare l’imposta dovuta. La stessa, infatti, è prevista dall’articolo 13 del D.L.
n. 201/2011, che rinvia all’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/92 (norma che, per i fabbricati iscritti in
Catasto, rinvia a sua volta all’articolo 52 del TUR in tema di imposta di registro), e vale anche
per la TASI ex articolo 1 comma 675 della L. n. 147/2013.
Ricordati tali principi generali, è necessario stabilire se ai due tributi in questione possa essere
applicato o meno l’istituto del ravvedimento operoso, come regolamentato dall’articolo 13
D.Lgs. n. 472/1997.
La risposta a tale questione è sicuramente positiva, in virtù del rinvio operato dall’articolo 16
del D.Lgs. 473/1997 alla disciplina prevista per le sanzioni amministrative, secondo cui “Alle
violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle
sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina
transitoria concernente i procedimenti in corso”.
Come per il c.d. “ravvedimento tradizionale”, ossia quello relativo alle imposte ordinarie diverse
dai tributi locali, il procedimento da seguire per sanare l’errore o l’omissione anche in
riferimento ai tributi locali in commento è quello di rimuovere la violazione. Quindi, a seconda
delle violazioni commesse, occorre:
• effettuare il versamento delle imposte dovute, delle sanzioni previste per la specifica
violazione nonché dei relativi interessi legali;
• presentare la dichiarazione omessa;
• inviare un’eventuale dichiarazione sostitutiva di quella presentata.
Anche per quanto concerne le cause ostative all’applicazione del ravvedimento nelle violazioni
IMU e TASI è necessario ricordare che il ravvedimento operoso è possibile a condizione che la
“la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
Tuttavia, per quanto concerne i
tributi locali in commento, non ha effetto la modifica dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/97
apportata dalla L. n. 190/2014, secondo cui esso può avvenire dopo l’inizio del controllo fiscale,
ma non successivamente alla notifica dell’atto impositivo, in quanto, l’applicabilità di tale
modifica è riservata ai soli tributi amministrati dall’Agenzie delle entrate (ad esempio, IRES,
IRPEF, relative addizionali, IVA e IRAP, canone RAI). Infatti, come stabilito dal comma 1-bis
dell’articolo 13 D.Lgs. n. 472/1997, esclusa, per i tributi diversi da quelli amministrati
dall’Agenzia delle entrate la riduzione della sanzione ad 1/7 e ad 1/6 del minimo (lettera b-bis
e b-ter dell’articolo 13).
Tra tutte le nuove norme, infatti, l’unica che vale anche per i tributi non amministrati
dall’Agenzia delle Entrate è la possibilità di utilizzare il nuovo ravvedimento medio, e cioè la
riduzione della sanzione a 1/9 se ci si ravvede entro 90 giorni. Pertanto, siccome per l’omesso
versamento si applica la sanzione del 30% (articolo 13 D.Lgs. n. 471/1997), la sanzione ridotta
è pari al 3,33% (1/9 del 30%). In altri termini, quindi, rimane dunque, ai fini del termine ultimo
entro cui è possibile il ravvedimento, lo “sbarramento temporale” indicato dalla lettera b). Per
quanto concerne il modello dichiarativo, l’infedele dichiarazione è punita con una sanzione dal
50% al 100% dell’imposta non versata, con un minimo di € 50,00 (articolo 1 comma 697 della
L. n. 147/2013), alla quale può essere applicata la lettera a-bis) che consente di ravvedere ogni
tipo di violazione fruendo della riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.
Nei casi di IMU e TASI, l’obbligo dichiarativo è diverso rispetto alle imposte ordinarie sui redditi,
posto che la dichiarazione in questione viene presentata, ove richiesto, una prima volta, nel
momento in cui sorge il presupposto impositivo, e, successivamente, solo quando si verificano
variazioni che, per una qualsivoglia ragione, comportano la debenza di una maggiore imposta:
in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in
cui sono intervenute le predette modifiche.
L’omessa dichiarazione è punita con un a sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non versata,
con un minimo di € 50,00 (articolo 1 co. 696 della L. 147/2013). Sulla base del dato normativo,
se il contribuente ha omesso la dichiarazione ma ha corrisposto entro i termini l’imposta, al
massimo può essere irrogata la sanzione minima di € 50,00, ma non quella proporzionale. Nel
caso in cui non venga presentata la dichiarazione, quindi, l’unica sanzione irrogabile è quella
dell’articolo 1 co. 696 della L. 147/2013.
fonte: www.ecnews.it