Giovedì 01 ottobre 2015 di Leonardo Pietrobon
Quando dalla liquidazione automatica emerge una violazione per omesso versamento di
imposte, le conclusioni a cui giunge la Corte di Cassazione in ordine all’esigenza o meno della
preventiva notifica del c.d avviso bonario, in epoca antecedente alla notifica della cartella di
pagamento, sono tutt’altro che univoche.
Le recenti sentenze alle quali si fa riferimento sono
rispettivamente:
- la sentenza del 10.6.2015 n. 12023 che riprende quanto già affermato dalla stessa Corte
di Cassazione il 26.1.2015 con la sentenza 1306, con la quale i supremi giudici affermano
l’irrilevanza della preventiva notifica di un avviso bonario per considerare legittima una
cartella di pagamento;
- la sentenza del 13.7.2015 n. 14544, con la quale i giudici della Corte di Cassazione hanno
affermato che è nulla la cartella di pagamento non preceduta dall'avviso bonario di cui
all'art. 1 co. 412 della L. 311/2014, posto che in tal modo è violato il procedimento di
liquidazione delle imposte relative ai redditi soggetti a tassazione separata;
- la recentissima sentenza ancora della Corte di Cassazione del 25.9.2015 n. 19052,
secondo cui l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a
ruolo, con la riduzione ad 1/3 delle sanzioni, non determina la nullità di tale iscrizione e
degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto.
L’attività di controllo “automatizzato” della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate è
disciplinata dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e, in ambito Iva, dall’articolo 54-bis del
D.P.R. n. 633/72, in base ai quali, in estrema sintesi, è stabilito che l’Agenzia delle entrate
procede al controllo “automatizzato” delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, entro
l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo. Se dalla
liquidazione automatica risulta un’imposta maggiore rispetto a quella dichiarata, l’Ufficio,
prima di iscrivere a ruolo, invia al contribuente una comunicazione “bonaria”, con la possibilità
di beneficiare di una sanzione ridotta se il versamento avviene entro 30 giorni.
Da un punto di vista pratico, quindi, a conclusione dell’attività di liquidazione automatica,
l’Ufficio invia al contribuente una comunicazione, evidenziando:
• la correttezza dei dati dichiarati (comunicazione di regolarità);
• l’eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità, nella prassi denominata
anche “avviso bonario” o “comunicazione bonaria”).
In tema di irrilevanza delle comunicazioni di irregolarità appare utile segnalare anche la
sentenza della Corte di Cassazione 23.7.2010 n. 17396 secondo cui la comunicazione è prevista
dalla normativa solo per i casi in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli “un
risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione”, ossia un errore del contribuente.
In ipotesi di omesso versamento, l’Ufficio non si trova di fronte ad “un risultato diverso da
quello indicato in dichiarazione”, e pertanto può limitarsi ad “iscrivere a ruolo le somme che lo
stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato”. Sarebbe perfettamente “inutile
comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi
coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore o, con riferimento all’art. 6, co. 5,
L. n. 212/2000, se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
In materia di notifiche degli avvisi bonari appare utile ricordare che, secondo quanto stabilito
dal D.Lgs. n. 462/1997, l’invio della comunicazione bonaria consente al contribuente
destinatario di beneficiare di una serie di “agevolazioni”, quali:
• la riduzione ad un terzo della sanzione del 30% prevista dall’articolo 13 D.Lgs. n.
471/97, che diviene quindi pari al 10%, se il contribuente versa il dovuto entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione, evitando così l’iscrizione a ruolo e la conseguente
emissione della cartella di pagamento;
• l’eventuale accesso all’istituto della compensazione, posto che il versamento degli
eventuali importi indicati nella comunicazione devono avvenire mediante il Modello
F24.
Tale ultimo “memo” appare di particolare interesse, permettendo di porre in discussione le
sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in merito all’irrilevanza delle comunicazioni di
irregolarità, in quanto, il principio espresso dai supremi giudici non trova alcun fondamento
normativo per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio. Infatti, l’omissione della comunicazione
preventiva, impedisce al contribuente di accedere al regime sanzionatorio premiale previsto
dall’articolo 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997, che prevede l’irrogazione, per il tramite esclusivo
dell’avviso bonario, delle sanzioni nella misura del 10% dell’imposta non pagata in luogo del
30% previsto altrimenti dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Dunque, è palese che il contribuente è titolare di un interesse concreto alla piena operatività
dell’articolo 36-bis, comma 2. Mancando l’avviso bonario, l’iscrizione a ruolo delle sanzioni
avviene per la loro interezza; di qui si giunge all’ingiustificata lesione patrimoniale del
contribuente, il quale si trova gravato da somme maggiori di quelle prescritte dall’articolo 2,
D.Lgs. n. 462/1997.
In linea con tale interpretazione, si segnalano rispettivamente:
• la CTR Lazio, sentenza 23.3.2011 n. 42, la quale - ancorché non si sia soffermata sulla
lettura sistematica dei commi 1 e 2 dell’articolo 2, D.Lgs. n. 462/1997 - ha valorizzato
la lesione patrimoniale del contribuente derivante dall’omissione dell’avviso bonario e
dalla conseguente iscrizione a ruolo delle sanzioni in misura intera, dichiarando nulla
l’iscrizione a ruolo delle sanzioni in misura piena e dei compensi per la riscossione;
• la CTP di Como, sentenza 15.2.2012 n. 67, la quale ha stabilito che l’omissione
dell’avviso comporta l’annullamento di tutto il ruolo in considerazione del fatto che il
contribuente è stato privato della possibilità di pagare le sanzioni in misura ridotta.
Fonte: www.ecnews.it