Concordato e regime fiscale differenziato

giovedì 1 ottobre 2015 di Luigi Ferrajoli 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015 è stato pubblicato il testo del D.Lgs. n.147 del 14 settembre 2015 contenente disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. In particolare, l’articolo 13 di tale decreto ha introdotto il comma 4-ter all’art.88 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in forza del quale non vengono considerate sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa (ivi comprese quelle nei confronti dei soci), derivanti dall’esecuzione di un concordato preventivo liquidatorio o fallimentare, ovvero di una procedura estera equivalente prevista in uno Stato o un territorio con cui esiste uno scambio adeguato di informazioni, ovvero per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. 

Tale disposizione risulta applicabile dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 ovverosia, nel caso di contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Occorre evidenziare come il comma 4 dell’art.88 del TUIR attualmente risulti applicabile sino al periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015 e si riferisca ad ogni tipologia di concordato preventivo, a prescindere che il medesimo sia preventivo, liquidatorio oppure fallimentare. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti non saranno affatto oggetto di imposizione, a patto però che le medesime siano riferibili ai concordati preventivi di tipo realizzativo. Tale possibilità non sarà invece data ai concordati aventi natura conservativa che rimangono soggetti ai vincoli quantitativi previsti per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e per i piani attestati di risanamento pubblicati presso il Registro delle imprese, in forza appunto del nuovo disposto normativo di cui all’art. 88, co.4-ter del TUIR. Tale disposizione prevede infatti una rilevanza fiscale limitata nel caso in cui le sopravvenienze attive emergano successivamente alla decurtazione delle passività effettuata nell’ambito di una delle seguenti soluzioni scelte dall’impresa in crisi: - concordato di risanamento; - accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art.182-bis l.f.; - piano attestato di risanamento di cui al disposto normativo previsto dall’art.67, co.3, lett. d) l.f., pubblicato presso il Registro delle imprese; - procedure estere equivalenti. Qualora ricorra una di tale ipotesi, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituirà sopravvenienza attiva per la parte che eccede: - le perdite, pregresse e di periodo previste dall’art.84 del TUIR, senza considerare il limite dell’80%. Si noti quindi che rispetto alla disciplina che sarà in vigore fino al periodo di imposta per l’anno 2015, è stata aggiunta solamente la precisazione che non si deve tenere conto della soglia di utilizzabilità delle perdite prevista dall’art.84 del TUIR; - gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all’art.96, co.4 del TUIR, ovverosia quelli indeducibili nel periodo di imposta poiché eccedenti il 30% del Risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica, e scomputabili negli esercizi successivi in caso di capienza del ROL di competenza di tali periodi. Quel che appare evidente è che, rispetto alla disciplina in vigore sino al periodo di imposta 2015, il legislatore abbia voluto incrementare la quota imponibile relativa alle sopravveniente attive da riduzione dei debiti derivanti dall’accordo di ristrutturazione ex art.182-bis l.f. e dal piano attestato di risanamento pubblicato presso il Registro delle imprese, per un importo pari agli interessi passivi e oneri finanziari indeducibili, ma riportabili ex art.96, co.4 del TUIR. È doveroso tuttavia osservare come il comma 4-ter generi alcune criticità in ambito applicativo. Si evidenzia infatti come la medesima norma: - non chiarisce la distinzione tra concordato di risanamento e tra concordato preventivo liquidatorio; - non offre dei validi criteri di individuazione delle procedure estere equivalenti, né riferimenti ad un’analoga procedura concorsuale italiana prevista per i soggetti fallibili; - non illustra il rapporto tra la quota imponibile delle sopravvenienze attive e l’utilizzo delle perdite fiscali. Va da sé che per tali chiarimenti occorrerà attendere un auspicabile intervento risolutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 FONTE: www.ecnews.it

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