Mercoledì 02 settembre 2015
Fino al 31 dicembre 2015 resta in vigore la vecchia
disciplina per i voucher acquistati prima del 25 giugno
2015
L’INPS, con la Circolare n. 149 del 12 agosto 2015, ha fornito le prime indicazioni operative in merito al
lavoro accessorio, recentemente rivisitato dagli artt. 48-50 del D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act).
Tra le
diverse novità introdotte dal Decreto Legislativo citato, l’Istituto previdenziale ha prestato particolare
attenzione alle modalità di acquisto dei buoni lavoro, che si differenziano a seconda che si tratti di:
committente imprenditore o libero professionista, ovvero committente non imprenditore o professionista.
In particolare, i primi possono acquistare i buoni esclusivamente attraverso:
- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
- tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- banche popolari abilitate.
Tale norma, in particolare, introduce importanti novità in ordine:
- al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;
- alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;
- all’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
- alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti imprenditori o professionisti.
La novità principale riguarda l’aumento del limite economico massimo
percepibile dal prestatore di lavoro, che passa da 5.000 euro a 7.000 euro, con
riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio
– 31 dicembre).
Mentre la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o
professionista, fermo restando il limite dei 7.000 euro annui, non può comunque
superare i € 2.000 (€ 2.020 per l’anno 2015, ossia 2.693 euro lordi).
Tali importi sono annualmente rivalutati sulla base dell’indice Istat.
Art 48, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015
“Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non
danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi
superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio
al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.
I NUOVI LIMITI ECONOMICI
Prima del Jobs ActIl lavoratore poteva ricevere buoni
lavoro (i c.d. voucher) per un importo
non superiore a € 5.060, nei confronti
della totalità dei committenti nel
corso di un anno solare. La prestazione resa nei confronti di
ciascun imprenditore commerciale o
professionista, fermo restando il
limite dei 5.060 euro annui, non
poteva superare i € 2.000.
Dopo il Jobs Act
Ora il lavoratore può ricevere buoni
lavoro (i c.d. voucher) per un importo
non superiore a € 7.000, nei confronti
della totalità dei committenti nel
corso di un anno civile (1° gennaio – 31
dicembre). Ora la prestazione resa nei confronti
di ciascun imprenditore commerciale
o professionista, fermo restando il
limite dei 7.000 euro annui, non può
superare i € 2.000.
Voucher
agricoli
Viene confermata invece, la disciplina della Riforma Fornero in merito
all’utilizzo del lavoro accessorio nel settore agricolo. Infatti, i voucher si
applicano:
- alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- se svolte a favore di produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, a condizione che i soggetti non fossero iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (OTD).
Il Decreto Legislativo, inoltre, introduce anche una stabilizzazione dell’utilizzo
dei voucher per i percettori di sostegno al reddito, prevedendo che le
prestazioni di lavoro accessorio possano essere altresì rese, in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite
complessivo di 3.000 euro (4.000 euro lordi) di corrispettivo per anno civile.
L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Tale limite è da
intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese
“dall’1.1.2015 al 24.6.2015”.
Divieto lavoro
accessorio
La nuova disciplina, inoltre, ha previsto un esplicito divieto di ricorso a
prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell'esecuzione di appalti di opere
o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del MLPS,
sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente Decreto.
Tale divieto finora è stato previsto unicamente a livello di prassi, ma non è
stato poi confermato nelle prime sentenze di merito.
Modalità di
acquisto
Per quanto concerne le modalità d’acquisto dei voucher bisogna fare un
distinguo tra:
- committenti imprenditori o liberi professionisti;
- e committenti non imprenditori o professionisti.
- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
- tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- banche popolari abilitate.
Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti possono continuare
ad acquistare i buoni, oltreché attraverso i canali sopra descritti, anche presso
gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.
Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi
INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31 dicembre 2015, di quelli riferiti
alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting
introdotti, in via sperimentale, dall’articolo 4, comma 24, lettera b) della
Legge n. 92/2012 per il triennio “2013–2015”.
Misura del
voucher
Il valore nominale dei voucher è fissato con Decreto del MLPS, tenendo conto
della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle
risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
In attesa dell’emanazione del decreto, il valore nominale del buono orario è
fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione
oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto
collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Comunicazione
preventiva
Altra importante novità concerne la preventiva comunicazione telematica delle
prestazioni occasionali di tipo accessorio, la quale dovrà essere resa alla
direzione territoriale del lavoro competente (DTL), attraverso modalità
telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica.
La comunicazione dovrà contenere:
- i dati anagrafici;
- il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.
Il ruolo del
concessionario
Il concessionario del servizio:
- eroga al prestatore il proprio compenso esente da qualsiasi imposizione fiscale;
- effettua il versamento dei contributi previdenziali all’INPS (13% del valore nominale del buono) e all’INAIL (7% del valore nominale del buono); trattiene l’importo autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese. Ai sensi dell’art. 49, co. 7 del D.Lgs. n. 81/2015 sarà un Decreto del Ministero del Lavoro ad individuare il concessionario del servizio ed a regolamentare le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
fonte: fiscalfocus.it