di Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista - 11 AGOSTO 2015
Diffuse le regole tecniche per rendere pienamente operativo il processo tributario telematico.
Con decreto del MEF datato 4 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, si da piena attuazione al regolamento contenuto nel D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 che aveva fissato le regole operative per permettere agli operatori, contribuenti e propri difensori, di sfruttare la snellezza degli strumenti informatici per ricorrere alle Commissioni tributarie. Si parte con le Commissioni tributarie provinciali e regionali di Toscana ed Umbria. A seguito della fase sperimentale, la telematizzazione sarà estesa a tutte le altre Commissioni provinciali e regionali. Diventa pienamente operativo il processo tributario telematico: infatti, con il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2015, i cui effetti si avranno a partire dal 1° dicembre 2015, sono state diffuse le regole tecniche per permettere la piena applicazione delle norme sulla telematizzazione del processo tributario contenute nel D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, emanato per attuare la norma prevista dal D.L. n. 98/2011 (art. 39). Le nuove disposizioni andranno ad intersecarsi con quanto previsto all’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, che sarà introdotto dal D.Lgs. di riforma del processo tributario attualmente al vaglio del Parlamento, norma che contiene, appunto, la disciplina sul processo tributario telematico. Ma già da ora è possibile affermare che non ci saranno stravolgimenti, in quanto la disciplina in fase di approvazione ricalca quanto già previsto e di cui si dirà di seguito.
Con decreto del MEF datato 4 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, si da piena attuazione al regolamento contenuto nel D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 che aveva fissato le regole operative per permettere agli operatori, contribuenti e propri difensori, di sfruttare la snellezza degli strumenti informatici per ricorrere alle Commissioni tributarie. Si parte con le Commissioni tributarie provinciali e regionali di Toscana ed Umbria. A seguito della fase sperimentale, la telematizzazione sarà estesa a tutte le altre Commissioni provinciali e regionali. Diventa pienamente operativo il processo tributario telematico: infatti, con il D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2015, i cui effetti si avranno a partire dal 1° dicembre 2015, sono state diffuse le regole tecniche per permettere la piena applicazione delle norme sulla telematizzazione del processo tributario contenute nel D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, emanato per attuare la norma prevista dal D.L. n. 98/2011 (art. 39). Le nuove disposizioni andranno ad intersecarsi con quanto previsto all’art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, che sarà introdotto dal D.Lgs. di riforma del processo tributario attualmente al vaglio del Parlamento, norma che contiene, appunto, la disciplina sul processo tributario telematico. Ma già da ora è possibile affermare che non ci saranno stravolgimenti, in quanto la disciplina in fase di approvazione ricalca quanto già previsto e di cui si dirà di seguito.
Il regolamento del 2013
In base a quanto previsto dal D.M. n. 163/2013, possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione.
Le modalità informatiche interessano la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione.
Il D.M. n. 163/2013 prevede la non obbligatorietà dell’utilizzo del processo telematico: però, la parte che utilizza in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.
Tutte le nuove regole gravitano intorno al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.gi.T.).
In base a quanto previsto dal D.M. n. 163/2013, si tratta di un sistema che, una volta emanati i decreti attuativi e quindi, quello di cui si discute, deve mettere in contatto la giustizia tributaria con le parti.
Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti del processo.
Per quanto riguarda le notifiche e le comunicazioni il D.M. n. 163/2013 stabilisce che:
- vanno eseguite mediante PEC;
- si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna;
- gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA);
- le comunicazioni con dati sensibili vanno effettuate per estratto, con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del S.I.Gi.T., con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.
La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso con PEC, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione.
Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate sopra.
Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo.
Il deposito degli atti e dei documenti informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico.
Un’altra novità contenute nel D.M. n. 163/2013 riguarda il fascicolo informatico che costituisce il fulcro di tutti gli atti processuali e sostituisce il fascicolo d'ufficio.
In esso sono contenute anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti (in tal caso laddove alcuni documenti fossero esibiti su carta, il personale delle commissioni tributarie procederà a scannerizzarli, attestandone la conformità all'originale mediante firma digitale del segretario di sezione).
Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.
Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC.
Tralasciando gli altri aspetti procedurali, il D.M. n. 163/2013 prevede che il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalità e gli strumenti previsti dal regolamento in materia (articoli 191 e 196 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
Il nuovo decreto attuativo
La piena applicazione delle nuove regole previste dal D.M. n. 163/2013 è stata rimandata alla pubblicazione dei decreti attuativi.
Ora, con l’emanazione del D.M. 4 agosto 2015, si rendono note le regole tecniche che, di fatto, rendono pienamente operativa la procedura delineata con il suddetto decreto del 2013.
In particolare, il decreto stabilisce le regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo tributario, sia dinnanzi alle commissioni tributarie provinciali che regionali, con riguardo alle seguenti operazioni:
a) registrazione e accesso al S.I.Gi.T.;
b) notificazioni e comunicazioni;
c) costituzione in giudizio;
d) formazione e consultazione del fascicolo informatico;
e) deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
f) pagamento del contributo unificato tributario.
La registrazione al S.I.Gi.T. e la sua funzione
La registrazione al S.I.Gi.T. si differenzia a seconda che i soggetti siano o meno in possesso di una Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) rendendo la procedura un po’ più elaborata per i secondi.
Il decreto specifica che il S.I.Gi.T.:
- è un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) e si avvale, pertanto, delle medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali;
- assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui all’articolo precedente la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l’acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari;
- garantisce l’avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso l’invio di una ricevuta all’indirizzo PEC del soggetto abilitato;
- invia all’indirizzo PEC del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale.
Le notificazioni e le comunicazioni
Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti tecnici di cui si dirà a proposito del formato dei ricorsi e documenti del processo.
Le notificazioni eseguite a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario sono inoltrate all’UNEP tramite PEC.
La trasmissione di atti e documenti del ricorrente e del resistente
Dal punto di vista procedurale, il decreto prevede che, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato deve trasmettere al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l’avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l’iscrizione a ruolo.
Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti di cui si dirà appresso e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.
Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti.
Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.
Il S.I.Gi.T. successivamente procede:
a) al controlloantivirus dei file trasmessi;
b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi;
c) alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi;
d) alla verifica dell’integrità dei file firmati;
e) al controllo del formato dei file trasmessi.
In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T provvede all’iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell’area riservata l’informazione del numero di ruolo.
In tal caso, il momento del deposito è quello della data della ricevuta di accettazione.
In caso di riscontro nel ricorso di anomalie, il S.I.Gi.T. non procede all’iscrizione nel Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell’area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.
Se le anomalie riguardano gli allegati al ricorso, il S.I.Gi.T. iscrive il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell’area riservata un messaggio contenente l’indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie.
Specularmente la stessa procedura tecnica è riservata alla costituzione in giudizio del resistente.
I requisiti tecnici del ricorso e dei documenti processuali
Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono essere:
a) in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
b) privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
c) redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
d) sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: .pdf.p7m.