di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust,
11 AGOSTO 2015
Il decreto enti locali (D.L. n. 78/2015), convertito in legge, contiene una norma volta a garantire alle Agenzie fiscali l’operatività, fortemente limitata a seguito della pronuncia della Consulta che aveva dichiarato l’illegittimità degli incarichi dirigenziali conferiti senza concorso. In forza di tale norma le Agenzie fiscali sono autorizzate a bandire un concorso, volto alla copertura delle posizioni tuttora vacanti, da concludersi entro il 31 dicembre 2016 e per le quali è riservato al personale attualmente dipendente delle Agenzie una percentuale non superiore al 30 per cento del totale dei posti a disposizione.
Il Parlamento ha adottato un provvedimento atto a risolvere la situazione di stasi in cui ad oggi versano le Agenzie fiscali a seguito della pubblicazione della Sentenza della Consulta n. 372015 che, come noto, è andata a censurare quella prassi, evidentemente contraria al dettato costituzionale, secondo cui gli uffici finanziari, al fine di colmare le proprie carenze di organico nel ruolo dei dirigenti (unici soggetti ex lege autorizzati a sottoscrivere gli atti impostivi), avevano fatto ampio ricorso all’istituto previsto dall’art. 24 del Regolamento di Amministrazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001).
Tale disposizione consentiva la copertura provvisoria di eventuali vacanze sopravvenute, per inderogabili esigenze di funzionamento, ‘‘fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza’’ e, comunque, fino ad un termine prestabilito.
Questo termine, introdotto per far fronte a situazioni contingenti e del tutto eccezionali tuttavia, è stato fatto oggetto di innumerevoli rinvii, di fatto mai venuti meno, tanto da essere utilizzato alla stregua di un ordinario strumento volto alla copertura di posizioni dirigenziali vacanti.
La Corte Costituzionale ha così censurato la suddetta prassi, determinando la decadenza di una parte considerevole del corpo dirigenziale delle Agenzie fiscali che dunque, ad oggi, si trovano in pressochè totale assenza di soggetti validamente autorizzati alla sottoscrizione degli atti di accertamento.
Ben conscio di tale situazione, il Governo è corso ai ripari, inserendo un emendamento (a firma del Senatore Naccarato) al decreto sugli enti locali (D.L. n. 78/2015), per mezzo del quale è stato proposto di inserire un ulteriore comma (il 4-bis) dopo il quarto, in forza del quale le Agenzie fiscali, in ottemperanza alle censure mosse dalla Consulta, sono autorizzate a bandire un concorso, volto alla copertura delle posizioni tuttora vacanti.
In forza del suddetto emendamento, è stato inserito l’art. 4-bis, rubricato “Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali”.
La norma, dispone al primo comma che gli uffici finanziari siano autorizzati, da un lato ad annullare le procedure in corso non ancora ultimate, dall’altro ad indire un concorso, per soli esami (laddove nell’emendamento veniva prevista la possibilità di valutare altresì i titoli), volto alla copertura delle posizioni dirigenziali tuttora vacanti da concludersi entro il 31 dicembre 2016 e per le quali è riservato al personale attualmente dipendente delle Agenzie una percentuale non superiore al 30 per cento del totale dei posti a disposizione (pari a 695 funzionari, di cui 578 da destinare all’Agenzia delle Entrate ed i rimanenti 117 a Dogane e Monopoli).
Il secondo comma invece, al fine di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, dispone che i dirigenti delle Agenzie fiscali abbiano la facoltà di delegare, “temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l’eccezionalità della situazione in essere”, gli incarichi relativi agli uffici di cui hanno assunto la direzione ed i connessi poteri di adozione di atti, a funzionari della terza area con un’esperienza professionale di almeno 5 anni nella stessa area, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti.
Questi ultimi, affinchè possano validamente ricoprire il suddetto ruolo, dovranno essere individuati con apposita procedura che tenga conto: della specificità della preparazione; dell’esperienza professionale; delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti; della complessità gestionale nonché della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. Non è considerato invece requisito necessario, al contrario di quanto precedentemente previsto dall’emendamento, il possesso di un diploma di laurea.
Tale soluzione sarà praticabile fino alla conclusione delle procedure concorsuali disciplinate dal decreto stesso e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016. Restano comunque escluse dalla possibilità di delega le attribuzioni riservate ex lege ai dirigenti.
Da segnalare, infine, come il terzo comma preveda espressamente che le risorse connesse al risparmio di spesa “previsto” sino all’espletamento dei concorsi, siano utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del risparmio stesso, al finanziamento delle posizioni organizzative temporaneamente istituite.
FONTE: IPSOA.IT