di Fabio Garrini - giovedì 27 agosto 2015
Gli immobili impiegati in agricoltura da sempre beneficiano di un trattamento di favore nell’ambito dei tributi locali; occorre però notare che non tutte le agevolazioni concesse poggiano sui medesimi presupposti.
Nel presente contributo andremo a distinguere, in particolare:
la sussistenza dei requisiti (soggettivo ed oggettivo) per poter applicare le agevolazioni riservate ai terreni condotti direttamente,
da non confondersi con i requisiti richiesti dalla normativa inerente la ruralità dei fabbricati.
Terreni condotti direttamente
A favore dei Coltivatori Diretti (CD) e degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) che coltivano direttamente il fondo sono concesse due agevolazioni:
- una prima che opera in abbattimento della base imponibile relativa ai terreni agricoli ai fini IMU, (ai fini TASI i terreni agricoli sono esenti);
- una seconda, definita “finzione di non edificabilità delle aree” che riqualifica ai fini tributari le aree fabbricabili in terreni agricoli (quindi con un prelievo ben più ridotto ai fini IMU e un esonero ai fini TASI).
- il requisito di coltivatore diretto (da verificarsi tramite l’iscrizione previdenziale, ex SCAU);
- la materiale coltivazione del fondo.
Fabbricati rurali
Ai fini IMU i fabbricati impiegati quali strumentali nell’attività agricola (ricoveri attrezzi, stalle, serre, ecc.) sono esentati da IMU e scontano TASI sulla base di un’aliquota ridotta (massimo 1 per mille). Dal 2012 non sono invece previste agevolazioni per i fabbricati rurali abitativi che vengono trattati al pari di qualunque altra abitazione (quindi, se destinati ad essere abitazione principale dell’agricoltore, saranno esenti da IMU e sconteranno la sola TASI, secondo quanto deliberato dal Comune).
Per poter fruire delle agevolazioni riservate a tali fabbricati occorre rispettare i requisiti di ruralità previsti all’articolo 9, comma 3-bis del DL 557/1993; le costruzioni strumentali all’attività agricola devono essere censite al Catasto unico dei Fabbricati autonomamente dal terreno su cui insistono. Esse normalmente saranno censite nella categoria a destinazione speciale “D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”, ma come chiarito dalla circolare 3/DF/12, per la qualificazione di fabbricato rurale si prescinde dalla categoria catastale.
Ai sensi del citato c. 3-bis, ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. 20 febbraio 2006, n.96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs. n.228 del 18.05.2001;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
In altre parole, la qualifica di fabbricato rurale strumentale non è connesso ad una qualifica soggettiva del possessore ma ad una destinazione che viene fatta di questo immobile.
Fonte: euroconference news