Perdite su crediti: non conta la competenza

di Alberto Di Vita 23 luglio 2015
La giurisprudenza riapre la discussa questione circa la competenza delle perdite su crediti con una posizione che contrasta quella dell'Agenzia delle Entrate. La Cassazione, subito seguita dagli Uffici accertatori (sentenze 16330/2005, 9218/2011, 8622/2012 e circolari n. 8/E/2009, 42/E/2010), ha ritenuto che la deduzione delle perdite su crediti dovesse avvenire inderogabilmente nel periodo di apertura delle procedure concorsuali.

 Al contrario, la dottrina rileva che la questione è di tipo estimativo e quindi sfugge alle regole della competenza fiscale. Occorrerebbe, pertanto, riferirsi alle rilevazioni e determinazioni di bilancio e consentire quindi la deduzione delle perdite a partire dal momento in cui si verificano le condizioni previste dalla legge fiscale. 
La risposta definitiva sembrava leggersi nella circolare 26/E/2013 dell'Agenzia riferita anche all'intervento normativo sui crediti di modico valore. L'Agenzia - superando le precedenti interpretazioni - ha affermato che la deduzione debba avvenire a partire dalla data in cui si hanno gli elementi certi e precisi. L'interpretazione si adegua, così, al dato letterale dell'art. 101 TUIR. 
Al verificarsi degli elementi certi e precisi - secondo l'Agenzia - si verifica la competenza della perdita; tuttavia la quantificazione della stessa perdita, in assenza di regole particolari, è affidata al principio generale di derivazione dal bilancio anche se la valutazione dell'entità della perdita non può consistere in un processo arbitrario del redattore di bilancio, ma deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati. Tuttavia, la Cassazione non sembra aver mutato orientamento; infatti, con la sentenza 23.12.2014, n. 27296, la Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sulla tassatività della competenza. Per dirla con la Cassazione, tale regola ha lo scopo di sottrarre "all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa". Per inciso osserviamo che l'inderogabilità della competenza assume oggi meno rigore in ragione della riportabilità senza limiti delle perdite fiscali e della prevalenza del divieto di doppia imposizione. 
Recenti sentenze dei giudizi di merito si adeguano alla sentenza. Recentemente, la Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la sentenza 15.06.2015, n. 2645 ha ritenuto che: "l'art. 101 TUIR, che prevede la deducibilità della perdita derivante da procedura concorsuale senza alcuna ulteriore condizione, c. 5, non può che avvenire avendo presente il disposto dell'art. 109, TUIR che dispone che ricavi e costi partecipano alla determinazione del reddito nell'anno d'imposta di competenza che, per le perdite su crediti, conseguenti alla procedura concorsuale, si identifica nell'anno in cui la procedura concorsuale è stata dichiarata aperta". 
Pragmaticamente il dubbio del funzionario tributario è se seguire la sua Agenzia, abbandonando un punto con giurisprudenza favorevole per l'Ufficio e rischiando il danno o seguire la giurisprudenza, rischiando comunque il danno erariale qualora l'Agenzia fosse condannata alle spese per aver disatteso il proprio orientamento. 
La soluzione potrebbe venire dalla rimessione alle Sezioni Unite o da un intervento legislativo, intanto nel dubbio (almeno per le procedure concorsuali), il contribuente farebbe meglio a dedurre le perdite secondo il criterio indicato dalla Cassazione.
 Fonte: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI

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