Cristina Rigato
Dal 1.01.2014 nuove regole disciplinano la deducibilità dei canoni di leasing stipulati dai professionisti.
Le nuove regole si applicano esclusivamente ai contratti stipulati alla decorrenza della nuova normativa e prevede che le
regole di deducibilità fiscale siano indipendenti dalla durata del contratto di locazione.
Per quel che attiene i contratti di leasing su beni mobili la deduzione è non inferiore alla metà del periodo di
ammortamento ordinario (secondo le aliquote del D.M. 31.12.2008) per i contratti stipulati dal 29.04.2012, mentre la
durata contrattuale è libera; per i contratti stipulati fino al 28.04.2012 la deduzione era legata alla durata contrattuale
minima pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario. Esclusione a questa regola è prevista per le autovetture,
dove è prevista una deduzione per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento (4 anni indipendentemente
dalla durata del contratto) per un ammontare pari al 20% dei canoni con un massimale di valore dell'auto pari ad Euro
18.076,00 (per autovetture di costo superiore si provvederà a conteggiare il rapporto ai fini della corretta imputazione del
costo).
Relativamente ai beni immobili strumentali la deducibilità dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non
inferiore a 12 anni e con scorporo dell'area (terreno), sempre con durata contrattuale libera. In questo ambito vi è stato
un accavallarsi di norme fiscali che hanno regolato i contratti di leasing e più precisamente: per i contratti antecedenti al
1.01.2007 era prevista la deduzione pari alla rendita catastale; per i contratti stipulati dal 1.01.2007 al 31.12.2009 la
deduzione era legata alla durata contrattuale minima pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario con un
minimo di 8 anni e un massimo di 15 (con scorporo area) e una deduzione ridotta ad 1/3 per agli anni 2007, 2008 e
2009; per i contratti stipulati dal 1.01.2010 al 31.12.2013 non era prevista alcuna deducibilità. In caso di immobili
concessi in locazione finanziaria soggetto passivo dei tributi IMU, TASI e TARI è il locatario a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto senza alcun vincolo di solidarietà da parte della società di leasing. Ai fini del
reddito professionale l'IMU è deducibile per il 30% dell'importo pagato (20% nel 2013) e totalmente indeducibile ai
fini Irap.
Il periodo di deducibilità va calcolato assumendo quale momento iniziale la data di decorrenza del contratto;
dall'importo del canone va estrapolata la quota di interessi che è totalmente indeducibile ai fini Irap.
Nel caso in cui la durata contrattuale sia inferiore a quella fiscale nella sostanza avremo una deducibilità con un
ritmo differente rispetto a quello di imputazione a Conto economico; le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a
tassazione durante la durata del contratto per essere dedotte in via extracontabile al termine del contratto.
FONTE: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI