Venerdì 19 maggio 2017
Nella sentenza 21 dicembre 2016, n. 26504 della V Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Canzio, Rel Scalisi) la Corte respinge un ricorso dell’Agenzia delle Entrate in materia di accertamento da studi di settore.
Inutile ribadire i riferimenti alle sentenze delle Sezioni Unite del 18/12/2009 e al valore di presunzione semplici degli studi, da affinare e centrare sulla specifica realtà attraverso il contraddittorio.
Proprio sul contraddittorio si centra ancora l’elemento più significativo della vicenda. Nel caso specifico la contribuente ha partecipato al contradittorio, formulando le proprie contestazioni. Tuttavia l’Ufficio finanziario, nonostante le predette contestazioni della contribuente in sede di contraddittorio, non ha integrato le motivazioni dell’accertamento ma si è limitato ad applicare l’elaborazione numerica da studi di settore.
Secondo la Corte, non potendosi attribuire valore di presunzione legale agli studi di settore, l’Ufficio finanziario era tenuto a integrare la motivazione dell’accertamento con le ragioni per le quali l’Ufficio ha disatteso le contestazioni della contribuente. E comunque a supportare l’accertamento con la prova di elementi concreti desunti dalla realtà economica dell’impresa.
Non avendo operato in tal senso non ha assolto all’onere probatorio e quindi bene ha fatto la CTR che ha ritenuto di accogliere le ragioni della contribuente.
FONTE:ILTRIBUTO