L’antieconomicità non giustifica l’accertamento da studi di settore

Venerdì 2 dicembre 2016

L’antieconomicità del comportamento della società, derivante dalla strategia aziendale di espansione dei punti vendita in diverse località, non giustifica l’accertamento da studi di settore.
Così la Cassazione con la sentenza n.23795 del 23 novembre 2016. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio (n. 175/32/07, dep. 6.12.2007). Il contenzioso ha origine dall’impugnazione dell’avviso di accertamento, notificato ex artt. 39 e 40 del d.P.R. n. 600/73, col quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito dichiarato da una società, ai fini dell’Irpef e Ilor per l’anno 1996. Per l’Agenzia delle Entrate risultavano gravi incongruenze fra redditi e ricavi – per elevati crediti e rimborsi IVA a fronte di bassi redditi e notevoli ricavi, ed incongruenza nel ricarico, rilevanti ai fini dell’accertamento presuntivo basato su studi di settore, ex art. 62 sexies DL. 331/93 – oltre a considerevoli investimenti, incoerenti con l’attività, data la complessiva antieconomicità e conseguente inattendibilità della dichiarazione dei redditi. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo l’accertamento tributario fondato su presunzioni prive di adeguato riscontro negli atti. La CTR respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la società avesse «documentato e dimostrato, attraverso scritture contabili, una sufficiente documentazione ed argomentazioni con le quali aveva moltiplicato le ragioni del limitato risultato economico dovuto alla strategia aziendale, che aveva anteposto l’obiettivo di un immediato programma di espansione e di investimenti in strutture in locazione in diverse località, ed un elevato acquisto di merci per fornire i vari punti vendita che gradualmente venivano aperti, e ciò non avrebbe consentito annualmente adeguati ricavi». Per la Cassazione, ove nel ricorso per cassazione venga prospettato un vizio di motivazione della sentenza, il ricorrente, il quale denunzi l’insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa – pur se essa sia supportata dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale – essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (fra le tante, Cass. n. 25927 del 2015; Cass. n. 261 del 2009).
FONTE: IL TUO TRIBUTARISTA

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